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1. La Corte costituzionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 <<nella parte in cui non prevede che l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 del codice di procedura civile>>. Il ragionamento della Corte, in . . .