Cassazione n. 4035/2021: non basta la condotta colposa del danneggiato ex art. 1227 cc ad integrare il caso fortuito.

Di Beatrice De Santis -
  «In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l’accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell’art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratte. . .