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Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7075 Le Sezioni Unite intervengono sull’individuazione del termine per chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea (art. 20, Reg. n. 1896/2006/CE). In realtà la rimessione alle SS.UU. è dipesa da un motivo di ricorso attinente alla giurisdizione, dichiarato inammissibile dalla Corte. Casuale, dunque, ma quanto mai opportuno che dell’individuazione del termine si siano occupate proprio le SS.UU.: l’art. 20 Reg. non fissa alcun termine certo. La norma si limita a prescrivere che “il convenuto” – così si esprime il Regolamento – al ricorrere dei presupposti indicati dallo stesso art. 20 «agisca tempestivamente» dinanz. . .