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1.Con la recente pronuncia del 30 gennaio 2019 (ord. n. 2657)[1], la Cassazione è tornata sulla vexata quaestio della verifica del diritto di credito ipotecario nel fallimento del terzo datore d’ipoteca. La Corte ha statuito che la sede in cui il creditore ipotecario può far valere il suo diritto di credito contro il terzo datore d’ipoteca è direttamente la procedura di ammissione al passivo. Il creditore, presentando domanda di insinuazione al passivo limitatamente all’importo della garanzia reale iscritta, può chiedere di partecipare alla ripartizione delle somme ricavate dalla vendita del bene ipotecato.[2] La pronuncia si pone in consapevole contrasto con la giurisprudenza seco. . .