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App. Perugia 14 ottobre 2019 Gli arbitri possono pronunciare l’astreinte di cui all’art. 614-bis c.p.c., qualora le parti ne abbiano fatto espressa richiesta nel corso del procedimento arbitrale o in sede di precisazione delle conclusioni. Nell’ambito di una controversia relativa ad un contratto preliminare con cui la società attrice si era impegnata a vendere ai convenuti alcune unità immobiliari, il collegio arbitrale, accogliendo le domande dei promissari acquirenti proposte ai sensi dell’art. 2932 c.c., disponeva il trasferimento degli immobili a favore di questi ultimi, autorizzando la trascrizione del lodo nei registri immobiliari; subordinava l’effetto traslativo alla preg. . .