Ancora sulle relazioni del Massimario della Cassazione

Di Giuliano Scarselli -

La relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sul c.d. decreto sicurezza n. 33 del 23 giugno 2025, che ha avuto ampi spazi nei media e commenti perfino di natura politica, mi offre occasione per tornare, seppur in modo assai succinto, ancora una volta su questa tema.

Ed infatti, mi permetto di ricordare che, intervenendo su una relazione relativa alla riforma del processo di famiglia (relazione 13 dicembre 2023 n. 113, sempre in questa rivista, 25 gennaio 2023) scrivevo, oltre due anni, fa, che “redigere pareri sulle novità normative non sembra ricomprendersi tra i compiti dell’Ufficio del massimario”.

Affermavo ciò rilevando come l’art. 68, 3° comma della legge di ordinamento giudiziario (r.d. 12/41) prevedesse che le attribuzioni dell’Ufficio “sono stabilite dal Primo Presidente della Corte, sentito il Procuratore generale” e come il Regolamento in oggetto del Primo Presidente dr. Ernesto Lupo del 7 maggio 2013, in particolare al punto n. 60, niente contenesse al riguardo.

Dal che, appunto, non poteva che concludersi che l’Ufficio del Massimario non ha il compito di redigere relazioni sulle nuove fonti normative, e ciò anche in coerenza alla sua stessa storia, poiché, se da una parte è vero che l’Ufficio redige relazioni già da diversi anni, da altra parte è vero che il Massimario nasce ben prima della nostra Repubblica, senza mai aver svolto un simile compito avanti i nostri giorni.

In questo contesto, tuttavia, devo oggi rilevare due novità:

a) la prima è che chi consulti ora il sito della Corte di Cassazione trova che fra i compiti dell’Ufficio del Massimario v’è invece proprio quello di scrivere “relazioni su novità legislative, specie se di immediata incidenza sul giudizio di legittimità”.

Con riferimento al mio scritto del 2023 non ricordo che il sito contenesse una simile precisazione, e credo di poter affermare che si tratta di una aggiunta di periodo successivo, poiché ho ancora dei link del sito della Corte di quel periodo, che infatti oggi non si aprono;

b) la seconda è che il sito non contiene più il provvedimento del Presidente Ernesto Lupo del 7 maggio 2013, e parimenti non contiene (io non sono riuscito a trovarlo) alcun altro provvedimento presidenziale che, nel rispetto formale del 3 comma dell’art. 68 della legge di ordinamento giudiziario, determini i compiti dell’Ufficio del Massimario.

Così, direi, che, se questa è la situazione: aa) la circostanza che il sito della Corte di Cassazione precisi che fra i compiti del massimario v’è quello di redigere relazioni sulle novità legislative non è certo elemento sufficiente per ritenere che l’Ufficio abbia effettivamente questo compito, poiché par evidente che la Corte di Cassazione non può avere un’attribuzione solo perché questa si trova nel sito; bb) Parimenti, o esiste oggi un provvedimento del Primo Presidente il quale, diversamente da quello dell’ex Presidente Ernesto Lupo, attribuisce all’Ufficio il compito di redigere relazioni sulle novità legislative (ripeto, io non sono riuscito a trovarlo), oppure, se questo provvedimento non esiste, dobbiamo allora ancora una volta ribadire che l’Ufficio del Massimario non ha il compito di redigere relazioni.

Quanto poi al merito, osservo che in quest’ultimo periodo l’Ufficio è molto più attento ad evitare di inserire nelle relazioni giudizi propri di interpretazione delle nuove leggi (v. anche il Vademecum per le relazioni).

Giudizi propri erano invece contenuti, ad esempio, e sempre a mio parere, nella relazione sulla riforma del processo di famiglia del 2023, e egualmente posizioni proprie si trovavano, sempre a titolo di esempio, nella relazione 28 ottobre 2021 n. 103, in tema di “Personalità (diritti della), vita ed integrità fisica in genere”.

Al contrario, nella relazione sul c.d. decreto sicurezza 23 giugno 2025 n. 33, l’Ufficio mi pare non prenda mai posizioni proprie, ed anzi ogni giudizio è sempre puntualmente riferito a opinioni già prese dalla dottrina, ampiamente citate nelle note a pie di pagina, di una relazione che è così lunga 129 pagine.

Se da una parte va condivisa l’idea che le relazioni non contengano prese di posizioni proprie dell’Ufficio, dall’altra, però, non si può non interrogarsi sull’opportunità di tali elaborati.

Se, infatti, l’elaborato, nel rispetto del principio di indipendenza interna della magistratura, deve limitarsi a costituire semplice rassegna dei punti, v’è da chiedersi se l’impegno e il tempo che dette relazioni richiedono sia proficuamente impiegato rispetto al carico di lavoro dell’Ufficio stesso e della Corte di Cassazione tutta insieme.

Ai posteri l’ardua sentenza.