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Trib. Locri 20 ottobre 2016 Ritorna attuale nell’elaborazione della giurisprudenza di merito il tema delle modalità di deposito del reclamo cautelare. Questa volta a pronunciarsi sul punto è il Tribunale di Locri che ha sostenuto la nullità del reclamo cartaceo e non digitale. Come noto, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/12 il legislatore ha imposto l’obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti processuali e dei documenti prodotti successivamente alla costituzione, così legittimando le cancellerie a rifiutare il deposito in forma cartacea degli atti endoprocessuali, salve le eccezioni di cui ai commi 8 e 9 della medesima disposizione. Punto nevralgico de. . .