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Il Tribunale di Torino si è recentemente espresso con due ordinanze circa la vigenza dell’obbligo di esperire il procedimento di mediazione nell’ambito di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia, anche allorquando non siano state formulate le istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c. I provvedimenti, pronunciati a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro e nell’ambito della medesima sezione, costituiscono un contrasto interpretativo nel foro torinese, in quanto giungono a conclusioni diametralmente opposte fra loro circa la necessità di far luogo alla mediazione. Al fine di comprendere i termini del problema occorre rammentare che l’art. 5 co. 1-bis del d.l. . .