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Con ordinanza n. 1988 del 29 gennaio 2020, la II Sezione civile della Corte di Cassazione ha disposto la trasmissione al Primo Presidente, per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, della questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto la compatibilità tra l’istituto del patrocinio a spese dello Stato e la richiesta di distrazione delle spese da parte dell’avvocato dichiaratosi antistatario. Il caso – La questione sottoposta all’esame della Suprema Corte traeva origine da un giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli, nel quale la parte attrice era stata ammessa, con delibera del Consiglio dell’Ordine, al beneficio del patrocinio a carico dello Stato. . . .