Il decreto attuativo della Direttiva contro il greenwashing e i possibili riflessi sul contenzioso futuro. Note a prima lettura.

Di Alessio Bonafine -

Sommario: 1. Le principali modifiche introdotte. – 2. Risvolti processuali. – 3. Difesa d’impresa e rischio sanzionatorio.

1.Le principali modifiche introdotte.

1.1. Sulla GU n. 56 del 9 marzo u.s. è stato pubblicato il d.lgs. 20 febbraio 2026 n. 30, di attuazione della Direttiva (UE) 2024/825 e conseguente modifica del Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), con l’obiettivo dichiarato della «responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione».

Le nuove disposizioni – destinate a trovare applicazione dal 27 settembre 2026 e, quindi, non incidenti direttamente sui comportamenti anteriori a tale data, salvo temi di continuità di condotta/effetti – introducono diverse e significative novità.

1.2. L’intervento si colloca anche nell’ambito della normativa di contrasto al c.d. «greenwashing»; vale a dire, la strategia di marketing ingannevole attraverso la quale aziende, enti e istituzioni promuovono un’immagine ecosostenibile tuttavia non supportata da dati concreti e reali.

In questa prospettiva, il d.lgs. n. 30/2026 interviene innanzitutto sull’art. 18 cod. cons., ampliando e precisando alcune definizioni rilevanti per qualificare le condotte commerciali e i nuovi obblighi informativi.

Così, tra l’altro, al concetto (già noto) di «prodotto», affianca quello di «bene», inteso come «qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare; l’acqua, il gas e l’energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata», ma pure come «qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene (“beni con elementi digitali”)».

Inoltre, introduce:

– l’«asserzione ambientale» («nel contesto di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell’Unione europea o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull’ambiente oppure è meno dannoso per l’ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo»);

– l’«asserzione ambientale generica» («qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in una etichetta di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione»);

– l’«etichetta di sostenibilità» («qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un’impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe, esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell’Unione europea o nazionale»);

– il «sistema di certificazione» («un sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un’impresa è conforme a determinati requisiti, che consente l’uso di una corrispondente etichetta di sostenibilità e le cui condizioni, compresi i requisiti, sono accessibili al pubblico» e soddisfano determinati requisiti di accessibilità, trasparenza, controllo terzo, revoca/sospensione in caso di non conformità);

– nuovi concetti di «durabilità», «aggiornamento del software», «materiali di consumo» e «funzionalità».

1.3. Coerentemente con questa nuova impostazione, nell’elenco delle «caratteristiche principali del prodotto» rilevanti ai fini dell’individuazione delle pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli (di cui agli artt. 21 e 22 cod. cons.), vengono esplicitamente incluse caratteristiche ambientali o sociali e aspetti di circolarità (durabilità, riparabilità, riciclabilità), oltre che quelli relativi all’assistenza post-vendita e al trattamento dei reclami.

Sono poi aggiunte ipotesi specifiche, tra cui:

– la formulazione di asserzioni ambientali su prestazioni future senza un set di impegni chiari/oggettivi/verificabili, inseriti in un piano di attuazione dettagliato, con obiettivi misurabili e scadenze, e sottoposto a verifica periodica da un terzo indipendente con conclusioni accessibili ai consumatori;

– la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell’impresa.

Il decreto inserisce altresì all’art. 23 molte nuove fattispecie «per se» vietate, tra cui (i) esibire una etichetta di sostenibilità non basata su sistema di certificazione o non stabilita da autorità pubbliche; (ii) formulare asserzioni ambientali generiche senza poter dimostrare l’«eccellenza riconosciuta» pertinente alle asserzioni medesime; (iii) proporre claims ambientali «complessivi» su prodotto/attività quando riguardino però solo un aspetto specific dello stesso; (iv) asserire impatti neutri, ridotti o positivi in termini di gas serra sulla base della compensazione delle emissioni[1].

Inoltre, vengono tipizzate nuove pratiche scorrette legate, tra l’altro, pure a:

– aggiornamenti software (mancata informazione su effetti negativi; presentazione come necessario di un aggiornamento solo «migliorativo»);

– comunicazioni relative a caratteristiche introdotte per limitare la durabilità;

– dichiarazioni false sulla durabilità;

– presentazione del bene come riparabile quando non lo sia;

– mancata informazione (o informazione falsa) sulla compromissione della funzionalità con consumabili/ricambi/accessori non originali.

In ultimo, il decreto:

– introduce/coordina definizioni su produttore, garanzia commerciale di durabilità, indice di riparabilità, aggiornamenti software;

– potenzia gli obblighi informativi nei contratti nei locali commerciali (art. 48) e a distanza (art. 49),

– introduce il nuovo art. 65-ter su avviso armonizzato ed etichetta armonizzata e ne prevede un meccanismo di aggiornamento per decreto ministeriale.

2. Risvolti processuali.

2.1. In ottica processuale, le modifiche appena sommariamente segnalate sembrano potere produrre ricadute su due fronti tipici: da un lato, l’enforcement amministrativo (AGCM e giudice amministrativo); dall’altro, il contenzioso civile consumeristico (difetto di conformità, risoluzione/riduzione, danni, nullità/inefficacia di clausole/informazioni, ecc.), con un incremento atteso delle controversie «a oggetto informativo» (claims ambientali, durabilità, riparabilità, update software)[2].

2.2. In effetti, l’estensione della black list dell’art. 23 crea nuove fattispecie di illecito tipizzato, rispetto alle quali è facile già prevedere l’insorgenza di possibili motivi di nuovo contenzioso. Si pensi alle contestazioni su cosa costituisca asserzione ambientale generica e sul livello di prova necessario per dimostrare l’«eccellenza riconosciuta»; oppure, ancora, a quello che verosimilmente avrà ad oggetto le etichette di sostenibilità, con la verifica dei requisiti del «sistema di certificazione» e della sua effettiva accessibilità/terzietà.

L’AGCM già censura e qualifica come scorrette/aggressive le condotte che ostacolano i diritti del consumatore legati alla giusta consegna, all’assistenza post-vendita e alla possibilità di ottenere un prodotto idoneo all’uso o di risolverne il difetto[3]. La nuova disciplina su circolarità/durabilità/riparabilità può innestarsi su questo filone, spostando parte dell’enforcement anche sulla qualità del post-vendita informato (soprattutto per pezzi, istruzioni, restrizioni e aggiornamenti).

2.3. Anche il contenzioso civile su (in)completezza informativa e conformità qualificata (durabilità, software, riparabilità) è però destinato a nuove dimensioni.

L’inserimento di obblighi informativi molto dettagliati (garanzie, update, riparabilità/pezzi di ricambio) renderanno certamente più frequenti le controversie in cui la decisione ruota sul contenuto dell’informazione precontrattuale effettivamente resa; sulla qualificazione dei messaggi pubblicitari e schede prodotto come «informazioni determinanti», oltre che sulla prova documentale e tecnica (in particolare su update software e impatto sul funzionamento).

La giurisprudenza di legittimità, d’altronde, già valorizza l’esigenza di una informazione completa su qualità/sicurezza e, nel decidere su aspetti di conformità, impone un esame della informazione concretamente fornita (assegnando rilievo anche ad informazioni «aggiuntive» potenzialmente fuorvianti)[4].

Pur riferita a un contesto diverso, l’impostazione è compatibile con il nuovo scenario, atteso che più obblighi informativi corrispondono a più «punti di attacco» in giudizio sulla correttezza/completezza della comunicazione commerciale.

2.4. In parallelo, poi, resta centrale (e potenzialmente deflattiva per il consumatore, ma molto litigiosa in punto di prova) la gestione di decadenze e tempi di denuncia. Si espone infatti a rigetto la domanda risarcitoria carente sulla prova della denuncia tempestiva dei vizi, sicchè, in prospettiva, l’incremento di claims su durabilità e riparabilità può alimentare conflitti su «quando» il consumatore abbia avuto conoscenza del difetto/informazione mancante e su come lo abbia contestato.

2.5. In aggiunta, si consideri anche che ai sensi del nuovo art. 22, comma 5-ter, «Quando il professionista fornisce un servizio di raffronto fra prodotti e comunica al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, dei prodotti o dei fornitori di tali prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni». L’avere reso «rilevanti» (e quindi potenzialmente fonte di omissione ingannevole) le suddette informazioni, all’evidenza apre un’area di contenzioso tipica delle piattaforme/marketplace/comparatori ed involgente proprio la trasparenza del ranking e delle metriche, l’audit dei dati, l’aggiornamento e la governance delle fonti (con riflessi probatori e cautelari nei procedimenti AGCM).

3.Difesa d’impresa e rischio sanzionatorio.

3.1. I potenziali riflessi processuali delle modifiche di cui al d.lgs. n. 30/2026 di cui si è detto sopra, pongono a loro volta questioni non secondarie, che intercettono pure le modalità del diritto di difesa e il rischio dell’esposizione a (plurima) sanzione.

3.2. Quanto al primo profilo, esso attiene soprattutto all’onere probatorio da soddisfare a fronte, ad esempio, dell’integrazione di una delle nuove condotte tipizzate e inserite nella black list dell’art. 23. Quando una condotta entra nell’elenco dell’art. 23 come pratica «in ogni caso ingannevole», infatti, la controversia tende a spostarsi sulla questione della (i) qualificazione giuridica del messaggio (se cioè esso rientri o meno nella fattispecie tipica) e su quella della (ii) prova documentale dei requisiti richiesti (ad esempio: dimostrazione dell’«eccellenza riconosciuta»; esistenza di sistema di certificazione con requisiti; piani futuri verificabili da un terzo indipendente). In pratica, l’asse difensivo diventa spesso un contenzioso di compliance, nel senso che ciò che conta è poter produrre (in istruttoria e poi in giudizio) il set di documenti esatto richiesto dalla norma.

3.3. In relazione al secondo, invece, va osservato, in termini di premessa, che nel sindacato del giudice amministrativo sulle sanzioni AGCM, assumono rilievo, come noto, la gravità, la durata, la dimensione economica e la pervasività della pratica, oltre che il pregiudizio ai consumatori[5].

Accanto alla tipica sanzione pecuniaria, poi, non meno centrale è la funzione della pubblicazione dell’estratto come misura collegata all’esigenza di impedire la protrazione degli effetti, ma anche il tema della proporzionalità complessiva, atteso che esso presenta chiare ripercussioni sulla dimensione reputazionale. Questo profilo, allora, diventa ovviamente particolarmente sensibile proprio per i green claims, dove l’effetto reputazionale (oltre che economico) è spesso il vero baricentro del conflitto.

3.4. In ultimo, si pone il tema del cumulo sanzionatorio e del conseguente rispetto del principio del ne bis in idem, in specie transfrontaliero.

Le pratiche commerciali sleali possono generare procedimenti multipli (pure in Stati diversi).

La Corte di Giustizia, nel noto caso Volkswagen[6], ha affermato che il principio del ne bis in idem di cui all’art. 50 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea osta a una normativa nazionale che consente il mantenimento di una sanzione pecuniaria di natura penale irrogata a una persona giuridica per pratiche commerciali sleali nel caso in cui tale persona abbia riportato una condanna penale per gli stessi fatti in un altro Stato membro (anche se detta condanna è successiva alla data della decisione che irroga tale sanzione pecuniaria ma è divenuta definitiva prima che la sentenza sul ricorso giurisdizionale proposto avverso tale decisione sia passata in giudicato), salvo che ricorrano le condizioni che consentono limitazioni a tale regola generale (vale a dire «qualora, in primo luogo, il cumulo non rappresenti un onere eccessivo per l’interessato; in secondo luogo, esistano norme chiare e precise che consentano di prevedere quali atti e omissioni possano essere oggetto di cumulo e, in terzo luogo, i procedimenti di cui trattasi siano stati condotti in modo sufficientemente coordinato e ravvicinato nel tempo»)[7].

La questione è stata trattata di recente anche dal Consiglio di Stato[8] che, pur riconoscendola come di «assoluta novità» nell’ambito dei rapporti tra accertamenti dell’Autorità nell’ambito del public enforcement in materia di tutela dei consumatori e pronunce definitive di organi giurisdizionali stranieri, ha offerto essenziali precisazioni.

Così, innanzitutto, ha chiarito che il principio fissato dalla Corte di Giustizia muove dalla natura sostanzialmente penale della sanzione amministrativa pecuniaria, sicchè esso va applicato senz’altro alla dimensione propriamente sanzionatoria dei provvedimenti dell’Autorità ma non anche in relazione ai poteri – espressamente conferiti alla stessa dall’art. 27 cod. cons. – che non si esauriscono nella sanzione amministrativa, ma comprendono altresì: «i) l’accertamento (che è l’attività conoscitiva necessaria per ogni misura prevista da tale disposizione); ii) l’inibizione e la rimozione degli effetti (comma 2), iii) la sospensione provvisoria della pratica commerciale scorretta (comma 3); iv) l’ordine, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione di rimuovere di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di tele-comunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta (comma 3-bis); v) l’ordine di fornire prove sull’esattezza dei dati di fatto; vi) l’ottenimento di un impegno a porre fine all’infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità (comma 7); vii) il divieto di diffusione o continuazione (comma 9)».

Tali poteri, in effetti, non esitando in un provvedimento di natura «sostanzialmente» penale, sono da considerarsi estranei all’ambito di applicazione del diritto sanzionatorio europeo e quindi anche al principio del ne bis in idem che, come affermato dalla Corte di Giustizia, vieta «un cumulo tanto di procedimenti quanto di sanzioni aventi natura penale ai sensi di tale articolo per gli stessi fatti e nei confronti di una stessa persona»[9].

Ne consegue – sempre restando alle precisazioni del Consiglio di Stato – che «i) qualora la decisione di un’Autorità giurisdizionale straniera divenga definitiva prima del provvedimento già adottato dall’A.G.C.M. ma non ancora definitivo in quanto sub iudice, l’applicazione – ove ne ricorrano i presupposti – del principio del ne bis in idem non potrà, comunque, invalidare le parti di tale provvedimento che costituiscono esercizio dei poteri sopra indicati o, comunque, di un potere diverso da quello sanzionatorio; ii) qualora una decisione definitiva di un’Autorità giurisdizionale straniera intervenga prima dell’avvio o della conclusione del procedimento dell’A.G.C.M., all’Autorità non dovrebbe essere, comunque, precluso né l’avvio o né la conclusione di tale procedimento per l’esercizio dei poteri sopra indicati o, comunque, di un potere diverso da quello sanzionatorio».

Ciò posto, è logico presumere che con l’entrata in vigore della disciplina green transition, anche il rischio di contenzioso transfrontaliero aumenterà significativamente, soprattutto per campagne digitali e online. In ottica processuale, allora, diventerà centrale l’impostazione della difesa sulle questioni dell’identità del fatto, della natura della sanzione e del coordinamento temporale/procedurale.

[1] Sul punto, in effetti, occorre segnlare che già l’AGCM (con il provvedimento del 20 dicembre 2019, n. 28060), aveva osservato che «i cosiddetti claims ambientali o verdi (detti anche green claims o environmental claims), diretti a suggerire o, comunque, a lasciar intendere o anche solo a evocare il minore o ridotto impatto ambientale del prodotto o servizio offerto, sono diventati un importante strumento pubblicitario in grado di orientare significativamente le scelte di acquisto dei consumatori, sulla base della loro accresciuta sensibilità verso tali tematiche» (par. 87 del provvedimento); sicché, anche in considerazione degli orientamenti emersi in sede internazionale (e, in particolare, con il documento «Compliance Criteria on Environmental Claims», con le «Linee Guida sull’applicazione della Direttiva sulle Pratiche Commerciali scorrette» e con il «Consumer market study on environmental claims for non-food products» della Commissione Europea, Justice and Consumers del luglio 2014; v. nota 54 del provvedimento), aveva concluso evidenziando come fosse «onere informativo minimo imprescindibile a carico dei professionisti che intendono utilizzare tali vanti nelle proprie politiche di marketing, quello di presentarli in modo chiaro, veritiero, accurato, non ambiguo né ingannevole» (altresì richiamando a sostegno i documenti della Commissione della Camera di Commercio Internazionale, «Framework for responsible environmental marketing communication», del luglio 2011; il capitolo E relativo alle «Allégations environnementales dans la communication commerciale» del «Code consolidé sur le pratiques de publicité et de communication commerciale»; il documento dell’OCSE dal titolo «Environmental claims. Finding and conclusions of the OECD Committee on Consumer Policy», del marzo 2011; v. nota n. 55 del provvedimento).

Amplius sul tema, vd. Alice Briguglio, Informazione sulla sostenibilità e responsabilità esterna degli amministratori, Milano, 2025, passim. L’A., in effetti, affronta anche il tema della natura giuridica delle dichiarazioni non finanziarie (sulla sostenibilità), incluse quelle in materia ambientale («Si pensi […] alle frequentissime interviste rilasciate da amministratori e dirigenti di vertice delle imprese sui temi della sostenibilità ambientale, della qualità di vita dei lavoratori, e su temi affini […]»; p. 156). A queste riporta una primaria funzione informativa e di trasparenza, con un conseguente e fondamentale obbligo di verità. Briguglio qualifica tali dichiarazioni principalmente come dichiarazioni di scienza, escludendo, di norma (e salvo l’ipotesi della manifestazione di una chiara e inequivocabile volontà della società di vincolarsi giuridicamente, con l’individuazione di beneficiari specifici e di azioni determinate), che possano essere considerate manifestazioni di volontà negoziale. Segnala però come l’evoluzione normativa, dalla Direttiva 2014/95/UE (NFRD) alla più stringente Direttiva 2022/2464/UE (CSRD), abbia trasformato la rendicontazione di sostenibilità da prassi volontaria a obbligo normativo, eliminando il modello comply or explain e imponendone l’inserimento in una sezione specifica della relazione sulla gestione (pp. 36 ss.). Questa obbligatorietà, unita alla crescente standardizzazione, rende – argomenta l’A. – le dichiarazioni più impegnative e quindi idonee a generare un legittimo affidamento nei soci e nei terzi (investitori, consumatori, fornitori, ecc.) sulla veridicità e accuratezza delle informazioni fornite. Da ciò è ricavata – per violazione dell’obbligo di verità – una responsabilità intesa come extracontrattuale (data l’eterogeneità e la vastità dei potenziali destinatari dell’informazione) e rispetto alla quale l’affidamento del destinatario è considerato il perno della responsabilità, da valutare in ragionevolezza in base a criteri come la specificità e la credibilità dell’informazione, nonchè le «possibilità di controllo, variabili caso per caso, dell’informato e cioè dalla opportunità o meno che l’informato abbia di verificare ictu oculi l’infondatezza o la inutile vaghezza della dichiarazione e dunque di escluderla dal novero degli elementi idonei a condizionare le proprie scelte» (p. 313).

[2] Il tema è certamente diverso da quello del c.d. climate change litigation (cioè del contenzioso legato alla richiesta, rivolta a Governi e aziende, di ridurre le emissioni inquinanti e che in Italia ha avuto primigenia manifestazione con la sentenza n. 3552 dal Tribunale di Roma emessa il 26 febbraio 2024 nell’ormai noto «Giudizio Universale», il primo avviato, da circa 200 ricorrenti, contro lo Stato italiano per «inadempienza climatica», come conseguenza della mancata adozione di misure adeguate per ridurre le emissioni di gas serra, in violazione dei diritti umani e dell’Accordo di Parigi), su cui vd. O. Feraci, Contenzioso climatico e diritto internazionale privato dell’Unione Europea, Torino, 2025, passim, per un focus specifico sulle azioni legali transfrontaliere intentate contro imprese private (c.d. «contenzioso orizzontale») e le sfide che queste pongono al diritto internazionale privato dell’Unione Europea. In particolare, l’A. evidenzia come le categorie tradizionali del diritto internazionale privato, fondate su criteri di collegamento spaziale, si dimostrino inadeguate a governare la natura globale e transnazionale del contenzioso climatico, auspicando un’evoluzione verso un approccio più «eco-centrico» e la creazione di norme materiali speciali. Cfr. anche, senza pretesa di completezza, M. Argentini, Investimenti sovrani e sostenibilità ambientale: strategie, buone pratiche e risvolti processuali, in Riv. giur. dell’ambiente, 2025, I, pp. 3 ss.; A.S. Bruno, Contenzioso climatico italiano e sistema delle fonti, in giustiziainsieme.it, 26 settembre 2025; F. Gallarati, La difficile strada del contenzioso climatico italiano. Considerazioni costituzionali a margine di due ordinanze piacentine, ivi, pp. 59 ss.; M.G. Smiroldo, Questioni e prospettive della prima «climate change litigation» in Italia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2025, I, pp. 215 ss.; A. Rossi, «Climate change litigaion» e nuove considerazioni in tema di approdo della causa nel merito, in Il giusto proc. civ., 2025, I, pp. 269 ss.; C.M. Masieri, La causa «Giudizio Universale» e il destino della «climate change litigation», in La Nuova Giur. Civ. Comm., 2024, II, pp. 313 ss.; A. Merone, Lo Stato quale legittimato passivo della climate change litigation: tra diritti fondamentali e giudizi universali, in Il Processo, 2024, II, pp. 579 ss.; Id., La climate change litigation contro lo Stato e le sue implicazioni politiche, in Itinerari sul processo politico, a cura di A. Panzarola, C.D. Leotta, A. Merone e F. Santagada, Torino, 2024, pp. 187 ss.; F. Santagada, Danno climatico e ambientale tra tutela individuale e collettiva: a proposito di uso politico del processo civile, in Itinerari sul processo politico, cit., pp. 351 ss.; R. Tiscini, Tutela inibitoria e cambiamento climatico, in Riv. dir. proc., 2024, II, pp. 331 ss.; Id., Contenzioso climatico e processo civile. Considerazioni a margine di alcune recenti pronunce, in judicium.it, 3 dicembre 2024; C. Vivani, «Climate Change Litigation»: la risposta dei Giudici italiani nel caso del Giudizio Universale, in Giur. it., 2024, XI, pp. 2431 ss.

Con esso, però, condivide all’evidenza una recuperata sensibilità che negli ultimi anni ha fatto della tutela ambientale un tema centrale del dibattito giuridico globale. Il tutto come dimostrato – rimanendo all’esperienza nazionale – anche dall’ordinanza n. 20381 del 21 luglio 2025 delle Sezioni Unite civili. La pronuncia – decidendo un regolamento preventivo di giurisdizione sollevato nell’ambito di un giudizio promosso da Greenpeace, ReCommon e diversi cittadini contro ENI, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., accusati di inottemperanza agli obblighi climatici internazionali e di responsabilità per danni derivanti dal cambiamento climatico – ha affrontato la questione della sussitenza della giurisdizione ordinaria sulla domanda per il risarcimento dei danni conseguenti al cambiamento climatico derivante dall’incremento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera.

Ebbene, la Corte, dopo avere distinto tra azioni di responsabilità civile extracontrattuale (sottoposte alla giurisdizione ordinaria) e azioni volte a far valere una responsabilità dello Stato legislatore, ha ricondotto quella esaminata alla prima delle due indicate categorie (sul presupposto che trattasi di pretesa fondata sulla prospettazione di responsabilità ex art. 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c., conseguente alla lesione del diritto alla salute, alla vita e al rispetto della vita privata e familiare, di cui agli art. 2 e 8 CEDU, nonché alla violazione degli artt. 9, comma 3, e 41, commi 2 e 3, Cost., come modificati dalla L. Cost. n. 1/2022), per l’effetto escluendo che la domanda potesse configurare una indebita intromissione nelle competenze legislative.

E’ vero che l’ordinanza, avendo natura processuale, non è scesa a valutare il merito di ipotetiche responsabilità dei convenuti. E’ vero anche, però, che essa, affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, ha comunque implicitamente riconosciuto la potenziale giustiziabilità di pretese basate sulla tutela climatica, anche nei confronti di soggetti privati.

Sul tema, vd. G. Scarselli, Per una corretta lettura della recente ordinanza della Sezioni unite (Cass. sez. un. 21 luglio 2025 n. 20381) in tema di contenzioso climatico, in judicium.it, 29 luglio 2025. L’A., in particolare, pur condividendo la correttezza tecnica della distinzione operata dalle Sezioni Unite (id est, quella per cui la giurisdizione del giudice ordinario è riconosciuta quando si agisce per far valere una responsabilità civile di un’impresa per i danni causati, ma è esclusa quando si chiede al giudice di imporre allo Stato l’adozione di atti o comportamenti che rientrano nella sua discrezionalità politica), svolge un’analisi critica sui presupposti e le implicazioni di tale decisione, delineando i compiti e i limiti del giudice di merito che dovrà affrontare la causa. Ad esempio, Scarselli esprime forti perplessità sulla richiesta delle parti attrici di una condanna di ENI a ridurre le proprie emissioni del 45% entro il 2030, qualificata come risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. Una tale domanda, infatti, è a suo avviso inammissibile per indeterminatezza e perché configurerebbe una condanna «in futuro» non prevista dalla legge. L’A., poi, prosegue evidenziando che anche laddove intervenisse, la condanna di una o poche imprese a ridurre le emissioni comunque non rimuoverebbe la causa del danno, che è sistemica e globale. Ciò osserva con il fine di dimostrare come la soluzione debba in ogni caso provenire dal legislatore e non da un singolo provvedimento giudiziale. L’A., pertanto, conclude con un forte monito contro un’interpretazione estensiva dell’ordinanza, che potrebbe avere effetti «devastanti sul nostro sistema industriale ed economico», aprendo la strada ad un contenzioso di massa («poiché a qualcuno potrebbe venire in mente che tutti i cittadini (60 milioni di italiani) possono allora rivolgersi al giudice e chiedere un risarcimento del danno alle grandi imprese sul solo presupposto del surriscaldamento del pianeta; un disastro per i nostri stessi tribunali») che preluderebbe a politiche industriali dettate da singole sentenze. La tesi di Scarselli all’evidenza muove dall’idea (che l’A. d’altronde esplicita) che la tutela dell’ambiente vada considerata non come un «valore assoluto», ma come «un valore che deve trovare, come tutti gli altri valori, un bilanciamento» con altri principi fondamentali come il diritto d’impresa, il lavoro e le libertà personali. Il punto, ovviamente, non è quello della necessità del bilanciamento, che non è in discussione. Lo è piuttosto l’effettività della sua realizzabilità, perché se ogni bilanciamento – strutturalmente – impone un sacrificio, quello immaginato tra ambiente e salute, da un lato, e lavoro e impresa, dall’altro, si risolve inevitabilmente in un esercizio teorico rispetto al quale, preliminarmente, occorre una presa di posizione culturale, prima ancora che giuridica.

A commento dell’ordinanza delle Sezioni Unite, vd. anche, tra gli altri, L. La Verde, Verso un nuovo paradigma di giustizia climatica in Italia: commento all’ordinanza delle sezioni unite su «la giusta causa», in Resp. civ. e prev., 2025, V, 1519 ss.; E. Romani, Il contenzioso climatico e la tutela a geometria variabile offerta dal giudice ordinario e dal giudice amministrativo, in Dir. proc. amm., 2025, IV, 903 ss.

[3] Cfr. sul tema il provvedimento n. 31135 del 12 marzo 2024.

[4] Ex multis, Cass. civ., sez. VI, 17 novembre 2022, n. 33926, che ha pronunciato in una fattispecie relativa alla vendita di un’auto usata e alla mancanza di chiarezza, da parte della concessionaria, sull’origine e sulla gravità del difetto e sulle possibili conseguenze per la sicurezza della vettura («[…] una volta che il difetto del catalizzatore e della sonda lambda erano stati fatti presenti prima dell’acquisto, l’informazione aggiuntiva, relativa alla causa del vizio (erronea) “a causa del pregresso utilizzo per tragitti corti”, lungi dall’essere neutra – come reputa la sentenza impugnata – era invece idonea a confondere l’acquirente circa la gravità del difetto e la stessa sicurezza del veicolo acquistato (un conto è un malfunzionamento da usura ed un conto un malfunzionamento da rottura)»).

[5] Tra le molte, vd. TAR Roma, sez. I, 5 ottobre 2011, n. 7735; TAR Roma, sez. I, 3 luglio 2012, nn. 6026-6027; TAR Roma, sez. I, 31 ottobre 2012, n. 8911.

[6] Su cui, anche per ulteriori spunti e riferimenti, vd., senza pretesa di completezza, B. Sassani e A.D. De Santis, Cosa resterà dell’accordo che chiude il c.d. Dieselgate?, in Il Foro it., 2024, VII-VIII, 5, pp. 295 ss.; B. De Santis, La scomparsa del danno patrimoniale nel «Dieselgate». La Corte d’Appello di Venezia e l’esito infelice della «class action» italiana, in La Nuova Giur. Civ. Comm., 2024, I, pp. 25 ss.; A. Palmieri e R. Pardolesi, Le incerte virtù del «Dieselgate settlement». E un esame di coscienza della responsabilità civile, in Il Foro it., 2024, VII-VIII, 5, pp. 302 ss.; G. De Marzo, In tema di misure di contrasto allo scandalo «Dieselgate» in chiave di «public enforcement», in Il Foro it., 2024, V, 3, pp. 264 ss.; C.C. Di Prisco, Il nuovo episodio della vicenda «Dieselgate»: la CGUE riconosce il diritto al risarcimento degli acquirenti di veicoli non a norma – «stay tuned», in Riv. giur. dell’ambiente, 2024, I, 281 ss.; G. Alpa, «Dieselgate», «climate change» e diritti della persona. Un diritto giurisprudenziale composito, in Riv. it. med. leg. e dir. in campo sanitario, 2024, I-II, pp. 105 ss.; S. Vanini, Violazione di norme pubblicistiche di tutela ambientale da parte del produttore e difetto di conformità al contratto del bene consegnato al consumatore: la Corte di Giustizia UE e il Caso «Dieselgate» (C. Giust. Ue 14 luglio 2022, In Causa C- 145/20, «Porsche Inter Auto e Volkswagen»), in Riv. dir. civ., 2023, I, pp. 166 ss.; R. Caponi, Ultime dall’Europa sull’azione di classe (con sguardo finale sugli Stati uniti e il «Dieselgate»), in Il Foro it., 2019, IX, 5, pp. 332 ss.; I. Garaci, Il «Dieselgate». Riflessioni sul «private e public enforcement» nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, in Riv. dir. ind., 2018, II, 1, pp. 61 ss.

[7] CGUE, 14 settembre 2023, nella causa C‑27/22.

[8] Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 2024, n. 2791.

[9] CGUE, 22 marzo 2022, nella causa C-117/20; vd. anche CGUE, 20 marzo 2018, nella causa C-524/15, e la giurisprudenza ivi citata.