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1.Proseguendo una riflessione avviata dieci anni orsono[1], ci si occuperà qui nuovamente della questione dell’(in)utilizzabilità dei documenti ottenuti o prodotti violando la privacy[2] della parte contro la quale la prova è fatta valere, alla luce delle recenti modifiche normative e dell’osservazione delle odierne tendenze giurisprudenziali[3]. Nel processo civile l’utilizzabilità delle prove illecitamente acquisite rappresenta un tema tradizionalmente dibattuto, stante il difetto di una disciplina positiva[4]. Invero, mentre l’articolo 191, comma 1, c.p.p., fissa il principio dell’inutilizzabilità delle prove assunte «in violazione dei divieti stabiliti dalla legge», per . . .