UN’INQUIETANTE SENTENZA IN TEMA DI TRASPARENZA. L’ARCHIVIAZIONE DISCIPLINARE DEL P.G. PRESSO LA S.C.

Sommario: I. IL RICORSO II. LA SENTENZA DEL T.A.R. III. LA SENTENZA DEL C.D.S. IV. LE CRITICITÀ IV.A. OMISSIONI IV.A.1. PRIMA OMISSIONE IV.A.2. SECONDA OMISSIONE IV.B. ILLEGITTIMITÀ IV.B.1. IL DECRETO N. 115/1996 DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IV.B.2. INERENZA ALL’ESERCIZIO DELL’AZIONE DISCIPLINARE IV.B.3. LA ‘DEGRADAZIONE’ DELLE ECCEZIONI STRICTO IURE IN CLAUSOLE GENERALI IV.B.4. L’INTERESSE LEGITTIMANTE IV.C. QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IV.D. L’ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA IV.E. DISCIPLINA SOVRANAZIONALE

Di Rosario Russo -
  Il Consiglio di Stato, con la sentenza 6 aprile 2020, n. 2309, ha statuito quanto segue. 1) I limiti all’accesso civico generalizzato non sono caratterizzati dal principio della tassatività, operando piuttosto per clausole generali. 2) A prescindere dalla natura giurisdizionale o amministrativa dell’archiviazione predisciplinare emessa dal P.G. presso la Suprema Corte, osta alla sua ostensione, richiesta dal denunciante, l’art. 4, comma primo, lett. i), del D.M. del Ministro della Giustizia 25 gennaio 1996, n. 115, nella parte in cui sottrae all’accesso la documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero utilizzabile ai fini dell’apertura di procedim. . .