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TRASFORMAZIONI SOCIETARIE E FUNZIONI DELLA GIURISDIZIONE
In caso di opposizione dei creditori alle operazioni di scissione e fusione per incorporazione di società di capitali sussiste la natura giurisdizionale del rimedio, con conseguente applicabilità ad esso della sospensione feriale dei termini e possibilità di formulare al suo interno l’istanza di autorizzazione alle operazioni straordinarie nonostante l’opposizione prevista dall’art. 2445, IV co., c.c.. Il giudice dovrà, poi, accertare la sussistenza di un rischio attuale di pregiudizio alla garanzia patrimoniale del credito mediante valutazione nell’attualità delle componenti attive e passive oggetto di trasferimento.
TRIBUNALE DI CATANIA, Sezione specializzata imprese, sentenza 20 aprile 2017;Giud. Marino. *** (Avv.ti V. e F. Balestrazzi) c. *** (Avv. Santangeli).
Società per azioni – Fusione e scissione – Sospensione termini feriali per l’opposizione – Natura giurisdizionale – Accertamento rischio pregiudizio garanzia patrimoniale – Ammissibilità (Cod. civ., art. 245, IV co., 2503, L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1)
I fatti.
L’assemblea di una società per azioni con sede in Catania delibera il 4 agosto 2016 di approvare un progetto di scissione e uno di fusione per incorporazione.
La s.p.a. è a capo di un gruppo di società che, con il mutamento di titolarità di parte del patrimonio e l’accorpamento di alcune di esse e relative situazioni patrimoniali, vedrebbe ridisegnata la sua struttura.
Il tutto al dichiarato scopo di non gravare l’impresa della gestione dei beni strumentali e di razionalizzare costi e processi decisionali.
Come è noto, il procedimento per tali operazioni, incidenti sull’assetto e la composizione delle società, trova previsione alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V del codice civile.
La s.p.a., secondo quanto ivi prescritto, perfezionata il 24 agosto 2016 l’iscrizione della delibera al registro imprese, si pone in attesa del decorso dei sessanta giorni ex art. 2503 c.c. ai fini dell’efficacia.
Il 27 ottobre 2016, però, la Banca ***, titolare di crediti nei confronti di tutte le società coinvolte e prospettando un’incidenza di tali operazioni sul patrimonio della società principale, ovvero che l’insieme di “tutti i (suoi) beni presenti e futuri” con cui “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni” sarebbe venuto a perdere elementi positivi rilevanti con la scissione e ad assorbirne di negativi dalla fusione incorporando società indebitate, propone a mezzo atto di citazione opposizione ex art. 2503 c.c. con domanda di immediata sospensione e definitiva inefficacia della delibera.
Il giudizio pone fin da subito come rilevanti due questioni in particolare.
La prima, relativa alla natura dell’opposizione, se giudiziale o stragiudiziale e, quindi, se determinante l’applicazione della disciplina della sospensione dei termini processuali ex art. 1 L. 7 ottobre 1969 n. 742.
Il decorso di più di sessanta giorni, di cui però ben sette in periodo feriale, rende la soluzione di tale questione come determinante o meno la decadenza dall’opposizione.
La seconda nel merito, ovvero di confini e oggetto dell’accertamento, occorrendo comprendere se presupposto per l’accoglimento dell’opposizione è un rischio di lesione della garanzia di cui all’art. 2740 c.c. consistente in una diminuzione patrimoniale o se occorra valutare le conseguenze delle operazioni sull’assetto finanziario o strutturale delle società in termini di ipotetiche future diminuzioni di capacità reddituali o imprenditoriali del debitore incidenti sulle probabilità di realizzo del credito.
Il rimedio oppositivo alle trasformazioni sociali straordinarie.
L’opposizione dei creditori sociali consente la tutela dei crediti vantati nei confronti di una o più società rispetto ad ipotetici effetti di deliberate operazioni di trasformazione, consentendo anche di provocare la sospensione di tali operazioni.
Si tratta di un mezzo di tutela del credito di carattere speciale in quanto riguarda soltanto le operazioni societarie e viene ritenuto dalla giurisprudenza alternativo rispetto al rimedio della revocatoria.
Viene prevista dall’art. 2503 c.c.., in attuazione dell’art. 13 dir. 78/855 Cee, secondo cui: “le legislazioni degli Stati membri devono prevedere un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla fusione per i crediti che siano anteriori alla pubblicazione del progetto di fusione e che non sono ancora scaduti al momento della pubblicazione”.
L’art. 2503 consente, quindi, ai creditori di “fare opposizione” alla fusione di società e, giusta il rinvio di cui all’art. 2506 ter, V co., c.c. alle operazioni di scissione.
Dal combinato disposto di essa con l’art. 2445 c.c., ult. co., c.c., risulta la previsione della possibilità per la società opposta di “depotenziare” tale opposizione richiedendo al tribunale un’autorizzazione all’operazione.
Questa la definizione normativa del rimedio oppositivo alle operazioni di scissione e fusione per incorporazione del quale ha avuto modo di occuparsi da ultimo il Tribunale di Catania.
Tanto l’art. 2503, quanto l’art. 2445, però, non si occupano delle questioni emerse nel giudizio e sopra richiamate, ovvero la natura dell’opposizione e l’oggetto dell’accertamento giudiziale.
Essi si limitano a specificare i presupposti ed il termine di sessanta giorni per l’opposizione da parte dei creditori sociali.
La sua esatta definizione, così come peraltro quella del suo superamento con il provvedimento autorizzativo del tribunale, viene rimessa all’interprete.
Quest’ultimo, come nel caso di specie, si trova a dover decidere non tra diverse forme all’interno di un’unica concezione generale, bensì tra diverse, ed addirittura antitetiche, nature.
Rimedio giurisdizionale o atto negoziale recettizio, come tale libero nella forma, producente i suoi effetti nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario.
Il tutto su un contrasto, a volte un intreccio, tra diritti, situazioni e interessi anche trascendenti i singoli quali la circolarità e la certezza dei rapporti ed equilibri commerciali, in cui risulta difficile orientarsi.
Prima questione: la natura dell’opposizione.
Il primo nodo da sciogliere attiene alla natura giurisdizionale o meno dell’opposizione dei creditori sociali.
Secondo quanto sostiene la difesa delle società interessate il creditore potrebbe bloccare l’attuazione della delibera di fusione soltanto con un atto negoziale recettizio.
Sarebbe, poi, onere della società deliberante rimuovere l’impedimento all’operazione di trasformazione.
Il decorso dei sessanta giorni senza opposizione integrerebbe un ulteriore o alternativo presupposto di efficacia della delibera, quasi un’ulteriore via di acquisizione del consenso dei creditori.
Si tratta di un’interpretazione alla quale va riconosciuto l’indubbio pregio di alleggerire i creditori di oneri di attivazione per una mera difesa di quanto già nel proprio patrimonio.
Da essa deriverebbero anche benefici effetti in termini di economia processuale, ponendosi il ricorso al giudizio ordinario come ultima ipotesi di fronte ad una volontà di portare a termine l’operazione che potrebbe anche rivelarsi recessiva o comunque venire meno.
Un orientamento che, come evidenziato in ordinanza, aveva anche trovato un argomento favorevole nell’introduzione dell’art. 33 del d.lgs. n. 5 del 2003 e nell’applicazione ivi disposta del procedimento camerale per l’art. 2445, ult. co., c.c..
Però, così ragionando, e questa è la conclusione che trae nell’occasione il Tribunale, occorre anche considerare che tale novità è stata dopo qualche anno abrogata dalla L. n. 69 del 18 giugno 2009 e che ciò, quindi, finisce per deporre in senso opposto ad una lettura in termini stragiudiziali.
Va detto anche che una tale interpretazione non può dirsi non aver trovato, anche indipendentemente dal su citato art. 33 e dalla sua abrogazione, condivisione presso una minoritaria giurisprudenza.
L’orientamento prevalente, però, può dirsi essersi sempre attestato sulla giurisdizionalità del rimedio, prendendo spunto anche da tale riferita abrogazione dell’art. 33 e del rito camerale ivi richiamato.
Era tale novità normativa ad esser vista da molti come affermazione di una non necessità del giudizio in considerazione della ormai esclusa strumentalità del procedimento di autorizzazione.
Interpretazione anche agevolata se non addirittura consentita dal riguardare le forme del procedimento camerale esclusivamente l’istanza di autorizzazione.
Non può omettersi, però, che altri avevano ricondotto a tali elementi risultati interpretativi di segno opposto, ovvero per una conferma, o novità, di un favor legislatoris per la concezione giurisdizionale.
Ad ogni modo, quest’ultima risulta ad oggi la prevalente e correlatamente ad essa tanto la dottrina quanto la giurisprudenza, esclusa anche una terza opzione in termini di facoltatività del ricorso allo strumento giurisdizionale, ritengono applicabile al termine di sessanta giorni per l’opposizione la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali di cui all’art. 1 della L. n. 742/1969.
In tali termini, quindi, essa ha trovato qui ulteriore conferma presso il Tribunale di Catania, che ne richiama anzi espressamente gli assunti secondo cui, in particolare: “l’opposizione deve proporsi da parte del creditore con atto di citazione che instaura un ordinario giudizio contenzioso nei confronti della società debitrice avente ad oggetto la sussistenza del pregiudizio che la fusione può comportare per le ragioni creditorie”, facendo ad essi conseguire l’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini inquadrandosi l’opposizione come “rimedio giurisdizionale di natura contenziosa”.
In tal senso l’ordinanza non nasconde di voler valorizzare la prevalente lettura, di cui sopra si è dato cenno, dapprima dell’art. 33 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e, quindi, della sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69: << ritiene questo giudice di dovere dare seguito all’opinione comune in giurisprudenza, anche tenuto conto della circostanza che a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 69/2009, che ha abrogato il rito societario, e con esso l’art. 33 della L. 5/2003, il ricorso proposto dalla società che chieda di essere autorizzata all’esecuzione della delibera di scissione (o fusione) da essa adottata, nella pendenza di opposizione alla stessa delibera proposta da uno dei creditori della società, deve essere presentato al giudice investito dell’opposizione e non deve essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 737 e seguenti codice procedura civile, che disciplinano i procedimenti in camera di consiglio davanti al Tribunale (Appello di Genova, 04 Febbraio 2010)>>.
Punto di riferimento è stata, quindi, quella concezione della riforma del processo societario del 2003 secondo cui sul punto specifico delle opposizioni dei creditori sociali con l’introduzione del procedimento camerale per l’istanza di autorizzazione il legislatore delegato avrebbe assecondato all’epoca un processo in corso di ‘cameralizzazione’ della risposta giudiziaria a istanze di tutela fino a quel momento riscontrate attraverso giudizi di cognizione ordinaria.
L’interpretazione che vien fuori dal pronunciamento del giudice etneo risulta, quindi, basata su una valorizzazione del dato normativo, o meglio della sua abrogazione.
Su tali basi il Tribunale etneo, ritenuta ammissibile l’opposizione, è passato, quindi, ad affrontare la seconda delle questioni su prospettate, ovvero quella inerente ai modi, limiti ed oggetto dell’accertamento di merito.
Seconda questione: l’oggetto dell’accertamento.
Emerge, quindi, l’altra questione su accennata, ovvero il bene tutelato e l’ambito dell’intervento giudiziale.
Si discute se occorra guardare ad una generica garanzia patrimoniale così come alle, ove esistenti, garanzie reali o se i creditori debbano anche poter riflettere su un’incidenza di tipo più ampio ed eventuale dell’operazione.
Si fa in proposito riferimento all’assetto della società e alla capacità imprenditoriale dei singoli soggetti titolari di debito dal lato passivo per come in ipotesi determinandi dall’operazione opposta.
Ciò ai fini delle probabilità di realizzo del credito, entrando in gioco un diverso concetto di ‘garanzia commerciale’, ovvero se occorra tenere conto anche delle prospettive gestionali o delle stesse potenzialità reddituali derivanti dalla fusione.
Questa la stessa prospettazione della società opponente, oggettivamente diretta a valorizzare il proprio momento volontaristico indipendentemente da una lesione attuale.
Da un lato, quindi, una valutazione complessiva sulla ‘commercialità’ delle società, ovvero sui riflessi anche indiretti delle operazioni straordinarie.
Dall’altro, un’attenzione al patrimonio nella sua attualità, alle garanzie reali ed a mezzi di conservazione del credito quali le ipoteche.
In proposito l’orientamento prevalente è per l’individuazione del valore tutelato o della finalità del rimedio oppositivo nella garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c..
L’opposizione come difesa da un’ingerenza altrui in un diritto già acquisito alla sfera del creditore e non come mezzo per proiettare un’aspettativa di soddisfo su scelte imprenditoriali di terzi.
Indubbiamente la valutazione del giudice si è mossa su questo secondo campo.
In essa viene ben evidenziato come non basti ipotizzare, o comunque allegare, diminuzioni reddituali quando il patrimonio attuale non risulta coinvolto dalle operazioni di trasformazione, non determinandone esse alcuna diminuzione e risultando anche i crediti nello specifico, come allegato dalle società opposte, garantiti da ipoteche nei cui confronti le operazioni sono ex lege irrilevanti.
Una valutazione condotta sull’attualità e sulla realità delle garanzie che ha portato nel caso di specie al rigetto di un’opposizione sulla cui ammissibilità si era pur avuta una valutazione positiva.
Il tutto dando atto di un esame attento ad ogni profilo della garanzia patrimoniale, quasi ad evidenziare la sua natura di presupposto di diritto (alla conservazione della garanzia patrimoniale) e non di interesse alla redditività della società ai fini di un probabile soddisfacimento delle sue obbligazioni.
In modo altrettanto netto rispetto alla questione preliminare di ammissibilità, viene, quindi, decisa dall’ordinanza la questione di merito fondata sui limiti del potere di accertamento, determinando in maniera netta l’oggetto di esso nella garanzia patrimoniale e nella sua sopravvivenza all’opposta operazione straordinaria.
Il Tribunale di Catania, in definitiva, non ha ritenuto e non ritiene sufficiente prospettare, sia pur su una base di ragionevole concretezza, rischi per la capacità reddituale futura o ipotizzabile eventualmente derivanti da trasferimenti di asset produttivi di reddito in assenza dell’esistenza di una concreta diminuzione delle garanzie patrimoniali nella sua attualità.
Contingenze interpretative e conseguenze sulla definizione dell’intervento giudiziale.
L’ordinanza è chiarissima nell’individuazione dei limiti dell’accertamento, definendolo in termini di attualità e consistenza della lesione patrimoniale.
Lo è anche nel passo in cui pur ammette un’ipotesi di “paventata minore redditività complessiva”, escludendo anche in tale passaggio e definitivamente l’opportunità di analizzare l’elemento reddituale ed immediatamente dopo ribadendo la sufficienza dell’individuazione dell’elemento patrimoniale, il cui non mutare non consente analisi di altre circostanze.
Per arrivare a tale risultato, essa, però, parte da un’opzione giurisdizionale, la quale, a sua volta, deriva da un’analisi del dato normativo e dei suoi mutamenti e da una conseguente lettura che lascia sullo sfondo alcune questioni rilevanti.
Vengono in evidenza ad esempio difficoltà di adeguamento a più contemporanee concezioni del diritto della soluzione dei conflitti in termini di deducibilità ad oggetto di incontri, valutazioni e disposizioni stragiudiziali, anche prescindenti dalla decisione.
Su tale base essa non procede ad una valutazione comparativa delle due diverse opzioni relative all’oggetto.
Non evidenzia i motivi di preferenza dell’una rispetto all’altra ma, probabilmente in derivazione della lettura in termini giurisdizionali del rimedio, definisce quale oggetto di accertamento l’attualità, concretezza e realità delle garanzie patrimoniali del credito.
Non si sofferma sulle ragioni per le quali non dovrebbe esser possibile spostare il conflitto sul piano della composizione stragiudiziale anche mediante una sorta di consenso tacito.
Esso, peraltro, completerebbe quello, su una linea e con finalità potenzialmente omogenee, se non coincidenti, previsto come ‘espresso’ al primo comma dello stesso art. 2503 c.c..
In fondo tale primo comma dell’art. 2503 c.c. avrebbe potuto anche consentire di trovare un comune denominatore con l’opposizione su un piano tanto della natura, quanto di definizione dell’oggetto.
Con i modi alternativi ivi previsti, ove analizzato ai fini di un inquadramento ad essi omogeneo anche dell’opposizione, potrebbe senz’altro servire da strumento tanto per l’individuazione dell’oggetto di una fase giudiziale solo eventuale, ovvero di quella che verrebbe a svolgersi soltanto ex art. 2445, ult. co., c.c., secondo l’orientamento minoritario, quanto per quella necessaria come nella lettura di cui all’ordinanza ed all’orientamento prevalente.
Oltre a ciò il fondamento individuato dal giudice per l’opzione giurisdizionale e l’automatismo nel collegamento con la definizione dell’oggetto ha anche impedito altre valutazioni.
In particolare quelle relative ai sempre più attuali e presenti nel dibattito, ormai non soltanto di ispirazione o matrice comunitaria a proposito della nostra giustizia civile, principi di economia processuale o le stesse in termini di ripartizione degli oneri processuali o di attivazione del giudizio sui privati in dipendenza dal loro ruolo nella fattispecie.
Non si dissente dal risultato di quello che però può esser visto come una sorta di automatismo nella definizione dell’oggetto.
Si ritiene soltanto che la sua definizione avrebbe dovuto esser fatta derivare, più che da una scelta compiuta in base ad una successione di leggi, da ragioni più di fondo o sostanziali.
Conclusioni
L’ordinanza in commento conclude per la natura giurisdizionale del rimedio oppositivo e per la fissazione dei suoi confini in termini di realità ed attualità piuttosto che di eventuale capacità finanziaria.
Il suo basarsi soltanto su considerazioni di lettura normativa e di successione di leggi non ha consentito l’esame di diverse o alternative possibilità.
Né le stesse ragioni di adesione all’orientamento prevalente sollevano da ogni dubbio sui modi in cui si giunge al fondamento del riconoscimento di una natura che, comunque, appare qui la più giusta.
Si è detto come il richiamo dell’art. 33 d.lgs. n. 5/2003 e del procedimento camerale di cui al suo titolo IV non sia stato visto come univocamente dirimente in favore della natura stragiudiziale del rimedio, anche se ha comunque costituito un argomento forte in favore della lettura in termini di sua giurisdizionalità.
Di conseguenza nemmeno può esser vista come tale la sua abrogazione intervenuta nel 2009 in uno alla correlata reviviscenza dei dubbi intorno al carattere cautelare o meno del procedimento ex art 2445, ult. co., c.c..
In proposito, peraltro, va anche detto che non può essere certo la natura cautelare di un momento incidentale rispetto alla fattispecie, di acquisizione di efficacia di una delibera a determinare la necessità di un processo per l’opposizione ad essa.
In ciò, tanto l’ultimo comma dell’art. 2503, quanto quello di cui all’art. 2445 non possono essere ritenuti vincolanti.
Da essi deriva la possibilità di un’istanza, cautelare o meno, avverso gli effetti impeditivi di un’opposizione.
La fase di merito sarà, in ogni caso, quella di conferma del provvedimento reso sull’istanza di cui all’art 2445, ult. co., c.c. e, quindi, il carattere strumentale della fase cautelare non andrà risolto sull’accertamento dell’inefficacia richiesta con l’opposizione.
In ciò avrà potuto avere anche carattere fuorviante la proposizione di un’istanza sospensiva in via cautelare nell’atto di opposizione ma va tenuto presente che ad essa non può essere attribuito alcun rilievo, considerato l’effetto già sospensivo dell’opposizione, intesa essa in chiave giurisdizionale o meno.
Indubbiamente si tratta di un rapporto, quello tra il mezzo di cautela, ove ritenuto tale, e il giudizio di merito già proposto da chi non chiede la tutela cautelare, atipico, ma tale atipicità oltre a non essere preclusa da alcuna norma positiva non può certo indirizzare verso una necessaria giurisdizionalità dell’opposizione.
Ad essa, piuttosto, pare qui potersi giungere secondo un percorso inverso a quello seguito in ordinanza ed anzi, pur in una visione di più ampio respiro, nemmeno criticabile nei risultati cui finisce per pervenire, se non addirittura condivisibile.
Si è detto che le considerazioni critiche appena espresse sui modi in cui si è giunti all’opzione giurisdizionale mutano in favorevoli a proposito dell’individuazione dell’oggetto e dei confini dell’accertamento.
Anzi, in proposito, l’ordinanza può dirsi senz’altro scontare una rara linearità e coerenza, offrendo un ottimo esempio di analisi dei modi di concretizzazione delle dinamiche inerenti il principio di garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. e della sua declinazione in termini di attualità e concreta consistenza.
Valutazioni ed esplicazioni di metodo che non sconfinano in valutazioni ipotetiche e si mantengono estranee alla valutazione degli elementi che in tal senso l’opponente aveva individuato nella “riduzione dei ricavi”, nel “deterioramento del risultato economico” e in un soltanto dedotto “peggioramento del rapporto tra i ricavi e l’indebitamento bancario”.
Esse piuttosto si basano e conducono nello stesso tempo alla valorizzazione della realtà sostanziale come qualcosa di già definito e come tale sottoposto all’attenzione del giudice e del modello processuale ma mai determinabile tanto dall’uno quanto dall’altro.
Il merito è chiaramente individuato nella lesione della garanzia patrimoniale, ovvero nella difesa da un’ingerenza di terzi nella sfera del creditore, e, quindi, nella conseguente necessità di ius dicere già secondo i principi classici del diritto processualcivilistico e che, già in sé, senza il ricorso a criteri esegetici meramente formali è in grado di dare la misura della necessità di un intervento di carattere giurisdizionale.
Solo così argomentando pare potersi evitare di far derivare da scelte soltanto processuali rischi di conseguenze aberranti, nel caso di specie comunque non avutesi, sul piano sostanziale, quali, senza pretesa di esaustività, un’estensione dell’oggetto ad aspetti estranei all’attualità o alla realità delle garanzie o un aggravamento degli oneri di allegazione e probatori stessi non giustificato dall’oggetto della tutela.
Si consideri sempre in proposito che rimettere valutazioni del genere ad un organo terzo equivale a sottrarre amministrazione e scelte gestionali all’imprenditore per fare entrare nella vita commerciale dell’impresa gli stessi creditori.
Oltre al rischio di spostare tali valutazioni, e, quindi, l’integrazione dei presupposti di delibere societarie autonomamente assunte, su terreni ben più mutevoli e privi di riferimenti concreti quali possono essere quelli delle previsioni reddituali o di capacità finanziaria, a una tale eventualità consegue anche l’attribuzione di un potere di influenza a soggetti privi di competenza specifica.
Attribuzione che può anche rivelarsi deleteria.
E’ vero che in tale ipotesi ai creditori potrebbe anche bastare l’espressione di un dissenso onde realizzare un impedimento all’operazione che sarà poi onere della società rimuovere, ma, e ciò, peraltro, ai fini di un accertamento anche idoneo al passaggio in giudicato, vi sarà comunque una valutazione giudiziale nella quale all’interesse della società che nella maggior parte dei casi sarà sufficiente allegare dovrà essere contrapposta comunque la prova di una comunque consistente probabilità di sviluppi solo potenziali e niente affatto certi dell’operazione opposta.
Tali rischi rivelano ancora di più l’importanza di una analisi che parta dal dato sostanziale, o comunque non lo lasci sullo sfondo, anche ai fini della definizione di quello processuale.
Un tale processo interpretativo, ovvero con considerazione iniziale della realtà fattuale anche nel rapporto con il momento e i modi di emersione giurisdizionale, ma non di segno inverso, si ritiene che potrà consentire molto più agevolmente la comprensione del diritto nel suo divenire e nell’emersione delle sempre nuove complessità che, specie in una materia articolata e in continua osmosi con le dinamiche commerciali ed economiche, lo caratterizzano sotto ogni profilo, anche processuale.
In conclusione si ritiene condivisibile la rivendicazione di un ruolo e della sua importanza da parte della giurisdizione ma parimenti si ritiene che tale rivendicazione, specie in un caso quale quello affrontato dal giudice catanese, debba sempre partire da una considerazione forte delle ragioni sostanziali e del modo in cui esse devono, piuttosto, caratterizzare gli strumenti processuali o comunque di risoluzione dei conflitti.
Solo tali ragioni, in definitiva, e l’ordinanza nel suo complessivo impianto, sia pur con le su espresse riserve, ne costituisce comunque dimostrazione, possono consentire una quanto più tendenzialmente esatta comprensione del significato di strumenti a volte apparentemente complessi e lacunosi quali quello azionato nel caso di specie ed una loro quanto più fedele adesione al reale, con adeguamento ad esso del processo e non viceversa, nella corretta comparazione dei valori di volta in volta contrapposti.
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