I PRINCIPI GENERALI DELLA C.D. RIFORMA RORDORF: DEFINIZIONE DELLO “STATO DI CRISI” E NOVITÀ IN TEMA DI APERTURA DELLE PROCEDURE

Di Daniele Griffini -
 1.Definizione dello “stato di crisi” e possibili riflessi sul presupposto oggettivo di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione. L’art. 160, comma 3°, L.F. stabilisce, a legislazione vigente, che per stato di crisi si deve intendere “anche lo stato di insolvenza”. Ad oggi, lo stato di crisi è perciò un grande insieme, nel quale – secondo la logica per cui “nel più sta il meno” – rientrano sia lo stato di insolvenza sia lo stato che, pur non essendo d’insolvenza, è comunque qualificabile come di crisi. Ciò pone delicati problemi interpretativi: come si fa a sapere se un’impresa, sebbene non insolvente, sia comunque in crisi? La letteratura si divide. S. . .