Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è onere del creditore opposto avviare la procedura di mediazione

Di Ruggero Siciliano -
Corte di Appello di Palermo 17 maggio 2019 La sentenza in epigrafe si colloca all’interno del vivace dibattito, sviluppatosi in dottrina ed in giurisprudenza all’indomani dell’entrata in vigore nel nostro ordinamento della mediazione civile e commerciale, intorno all’individuazione del soggetto, tra creditore opposto e debitore opponente, cui compete nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avviare la procedura ex art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. n. 28/2010.[1] Il provvedimento che si annota offre diversi spunti meritevoli di approfondimento, che in questa sede saranno circoscritti alle linee essenziali, perché affronta, con argomenti di indubbio interesse, un . . .