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1.Incontro di mediazione e assistenza del difensore Con sentenza n. 8473 del 27 marzo 2019[1] la Corte di cassazione ha risolto un importante nodo gordiano generato dai contrasti sull’interpretazione art. 8 del d.lgs. n. 28/10, come novellato nel 2013[2], che testualmente dispone “Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato”. Per comprendere correttamente la portata della pronuncia, va preliminarmente chiarito che a seguito della riforma del 2013 -che ha anche corretto taluni profili di incostituzionalità della normativa originaria[3]– le parti in mediazione devono farsi assistere. . .