L’art. 709-ter, c.2, c.p.c. non si applica all’obbligo di versare l’assegno di mantenimento a favore della prole

L’art. 709-ter, c.2, c.p.c. va interpretato nel senso che il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento della prole, nella misura in cui è già sanzionato penalmente, non rientra tra le condotte inadempienti per le quali può essere irrogata la sanzione pecuniaria «amministrativa» di cui al n. 4) della medesima disposizione; tale sanzione riguarda infatti le sole obbligazioni infungibili relative alla responsabilità genitoriale e all’affidamento di minori.

Di Arianna Di Bernardo -
Corte cost. 10 luglio, 2020, n. 145 Con la decisione in commento la Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 709-ter, c.2, n. 4), c.p.c. nella parte in cui prevede che, nell’ambito di un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore che abbia posto in essere atti che arrechino pregiudizio al minore sia passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 a un massimo di 5.000 euro in favore della Cassa delle ammende: i giudici, offrendo un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, hanno chiarito che essa non si applica all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento della. . .