L’andirivieni della Cassazione sul tema dell’interesse all’impugnazione incidentale tardiva

  Ai sensi dell'art. 334 c.p.c. e del combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., sono inammissibili le impugnazioni incidentali tardive che hanno contenuto adesivo al ricorso principale, quelle che investono un capo della sentenza non impugnato ed inoltre quelle che investono lo stesso capo impugnato ma per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale: in tali casi, infatti, essendo l’interesse ad impugnare già sorto in conseguenza dell’emanazione della sentenza di appello, l’impugnazione deve essere proposta nei termini di cui all’art. 325 c.p.c.

Di Giulia Mazzaferro -
La Terza Sezione della Suprema Corte di cassazione torna sulla annosa questione relativa alla definizione dei limiti e dei criteri entro cui le parti di un giudizio possono essere ammesse a proporre impugnazione incidentale tardiva. Pacifico essendo che l’art. 334 c.p.c. concede la possibilità dell’impugnazione tardiva alle parti assoggettate al gravame (e a quelle chiamate ad integrare il contraddittorio) nell’intento di scongiurare impugnazioni meramente precauzionali in ipotesi di soccombenze parziali, sembrava relegato al passato il dibattito dottrinario e giurisprudenziale sulla sussistenza dell’interesse a proporre impugnazione incidentale tardiva. Dal lato della giurisprudenz. . .