Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del Trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
– fornire il servizio e/o prodotto richiesto dall’utente, per rispondere ad una richiesta dell’utente, e per assicurare e gestire la partecipazione a manifestazioni e/o promozioni a cui l’utente ha scelto di aderire (richiesta e acquisto abbonamento periodici; richiesta e acquisto libri; servizio di fatturazione; invio periodici in abbonamento postale, invio newsletter rivolte a studiosi e professionisti).
– inviare newsletter promozionale di pubblicazioni a chi ne ha fatto richiesta; ferma restando la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali invii in qualsiasi momento.
– inviare all’utente informazioni promozionali riguardanti servizi e/o prodotti della Società di specifico interesse professionale ed a mandare inviti ad eventi della Società e/o di terzi; resta ferma la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento.
– gestire dati indispensabili per espletare l’attività della società: clienti, fornitori, dipendenti, autori. Pacini Editore srl tratta i dati personali dell’utente per adempiere a obblighi derivanti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria.
– gestire i siti web e le segreterie scientifiche per le pubblicazioni periodiche in ambito medico-giuridico rivolte a studiosi e professionisti;
Conservazione dei dati
Tutti i dati di cui al successivo punto 2 verranno conservati per il tempo necessario al fine di fornire servizi e comunque per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e in ottemperanza a obblighi di legge. L’eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all’art. 9.2 lett. a) del GDPR.
Il consenso dell’utente potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
Tipologie di dati personali trattati
La Società può raccogliere i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente:
nome e cognome dell’utente,
il suo indirizzo di domicilio o residenza,
il suo indirizzo email, il numero di telefono,
la sua data di nascita,
i dettagli dei servizi e/o prodotti acquistati.
La raccolta può avvenire quando l’utente acquista un nostro prodotto o servizio, quando l’utente contatta la Società per informazioni su servizi e/o prodotti, crea un account, partecipa ad un sondaggio/indagine. Qualora l’utente fornisse dati personali di terzi, l’utente dovrà fare quanto necessario perchè la comunicazione dei dati a Pacini Editore srl e il successivo trattamento per le finalità specificate nella presente Privacy Policy avvengano nel rispetto della normativa applicabile, (l’utente prima di dare i dati personali deve informare i terzi e deve ottenere il consenso al trattamento).
La Società può utilizzare i dati di navigazione, ovvero i dati raccolti automaticamente tramite i Siti della Società. Pacini editore srl può registrare l’indirizzo IP (indirizzo che identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server, pe tali dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito .
La società utilizza i dati resi pubblici (ad esempio albi professionali) solo ed esclusivamente per informare e promuovere attività e prodotti/servizi strettamente inerenti ed attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente.
Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
Quanto sotto non è valido per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i link presenti sul nostro sito.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dati degli abbonati
I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
Subscriber data
Subscriber data are treated according to Italian law in DLgs, 30 June 2003, n. 196 as updated with the UE General Data Protection Regulation 2016 – by means of computers operated by specifically responsible personnel. These data are used by the Publisher to mail this publication. In accordance with Art. 7 of the above mentioned DLgs, 30 June 2003, n. 196, subscribers can, at any time, view, change or delete their personal data or withdraw their use by writing to Pacini Editore S.r.L. – Via A. Gherardesca 1, 56121 Ospedaletto (Pisa), Italy. For further information refer to the website: http://www.pacinieditore.it/privacy/
Cookie
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie e una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti dei siti internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza il nostro sito e a quale scopo? Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una funzione specifica, come indicato di seguito:
TIPI DI COOKIE
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per raccogliere informazioni su come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito.
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l’utilizzo del sito Web a scopo di marketing.
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
Per avere maggiori informazioni
l titolare del trattamento è Pacini Editore Srl con sede in via della Gherardesca n 1 – Pisa.
Potete scrivere al responsabile del trattamento Responsabile Privacy, al seguente indirizzo email rlenzini@pacinieditore.it per avere maggiori informazioni e per esercitare i seguenti diritti stabiliti dall’art. 7, D. lgs 196/2003: (i) diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali riguardanti l’interessato e la loro comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (ii) diritto di ottenere gli estremi identificativi del titolare nonché l’elenco aggiornato dei responsabili e di tutti i soggetti cui i suoi dati sono comunicati; (iii) diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati relativi all’interessato, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci “Opzioni” o “Preferenze”.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.
La violazione del termine di cui all’art. 557 c.p.c. per il deposito della nota di trascrizione e l’estinzione del processo: questioni interpretative e applicative.
Di Martina Gentile -
1. Il caso.
Con sentenza del 29 ottobre 2019, n. 822, il Tribunale di Pistoia ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 630 c.p.c., dal debitore esecutato nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, contro una ordinanza del giudice dell’esecuzione. Il reclamante (e debitore esecutato), in particolare, sosteneva che il giudice dell’esecuzione non avesse correttamente ritenuto l’inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione del processo esecutivo, ai sensi del combinato disposto del secondo e terzo comma dell’art. 557 c.p.c. per non aver il creditore procedente depositato nei termini di legge la nota di trascrizione del pignoramento stesso.
La questione rilevante, dunque, concerne la valutazione della natura – perentoria, ovvero ordinatoria – del termine previsto dall’art. 557, secondo comma, c.p.c., per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento, nonché gli effetti derivanti dal suo mancato rispetto.
La sentenza n. 822/2019 del Tribunale di Pistoia – nel ritenere che il mancato deposito della nota di trascrizione entro il termine quindicinale di cui all’art. 557, secondo comma, c.p.c. non costituisca violazione di un termine perentorio e dunque non sia motivo di inefficacia del pignoramento – presenta particolare interesse per la soluzione e le argomentazioni offerte.
2. Sulle cause di estinzione e sulle cause di improcedibilità del procedimento esecutivo.
Un inquadramento sistematico dell’argomento richiede, anzitutto, la preliminare breve analisi degli istituti che determinano la cessazione del processo esecutivo, identificabili con le due macrocategorie dell’estinzione e dell’improcedibilità.
Quanto all’istituto dell’estinzione della procedura esecutiva, esso è disciplinato agli articoli da 629 a 632 del Codice di Procedura Civile, i quali contemplano vicende estintive riconducibili a due principali casistiche: (i) l’estinzione del processo esecutivo per rinuncia alla procedura esecutiva (art. 629, comma 1, c.p.c.), da compiersi prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, ad opera del creditore pignorante e dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, ovvero per rinuncia di tutti i creditori concorrenti, qualora questa intervenga dopo la vendita; (ii) l’estinzione per inattività delle parti.
Fermo il caso, piuttosto intuitivo, di estinzione per rinuncia alla procedura esecutiva, si ha invece estinzione per inattività delle parti in caso di inosservanza di determinati obblighi propulsivi del procedimento, da compiersi entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice, quali: la mancata prosecuzione o riassunzione del giudizio nei termini stabiliti ex lege o dal giudice (art. 630 c.p.c.); la mancata comparizione ad una udienza e a quella immediatamente successiva comunicata alle parti (art. 631 c.p.c.); l’omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche nelle esecuzioni immobiliari (art. 631-bis c.p.c.).
Oltre alle ipotesi appena ricordate, l’art. 630 c.p.c. prevede una clausola generale “di richiamo” a tutti i “casi espressamente previsti dalla legge”, che tipizzano ulteriori fattispecie estintive. Al riguardo, la dottrina ha individuato fattispecie varie e diversificate, tra le quali si possono includere: (i) il mancato deposito della documentazione di cui all’art. 567 c.p.c. – l’estratto del catasto e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento – successivamente al deposito dell’istanza di vendita; (ii) la mancata instaurazione del giudizio di merito ex art. 624, comma 3, in seguito alla sospensione disposta dal giudice per gravi motivi in relazione alla proposizione di opposizione all’esecuzione; (iii) la mancata riassunzione o prosecuzione del processo di esecuzione sospeso; (iv) il non aver introdotto il giudizio di divisione all’interno della procedura esecutiva, come previsto dagli artt. 600 e 158 disp. att. c.p.c.; (v) il mancato deposito della sentenza di condanna ex art. 686 c.p.c., come previsto dall’art. 156 disp. att. c.p.c.[1].
L’estinzione opera di diritto, e può essere dichiarata anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa (così, testualmente, il secondo comma dell’art. 630 c.p.c.). Quanto agli effetti dell’estinzione, se essa si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore (art. 632, secondo comma, c.p.c.).
Più complesso è invece l’argomento delle fattispecie “estintive” non tipizzate, al verificarsi delle quali il processo di esecuzione si trova ad arrestarsi, a non poter proseguire per impossibilità di raggiungere lo scopo satisfattivo tipico dell’esecuzione. Esse vengono identificate comunemente come cause di c.d. estinzione “atipica”, che la giurisprudenza di merito, prima ancora dell’intervento del legislatore, ha avuto modo di affrontare, riconducendone la rilevanza al fine di garantire la ragionevole durata del processo, ai sensi dell’art. 111 Costituzione[2]. Da qui il consolidamento di orientamenti che hanno sostenuto la possibilità di una chiusura anticipata del procedimento, sia per motivi indipendenti dalle parti, sia per ipotesi di inattività del creditore, ivi compresi i casi in cui la parte non abbia dato corso, nei termini assegnati dal giudice dell’esecuzione, agli incombenti da questi prescritti per dirigere il procedimento verso il proprio epilogo, nell’ottica di una ragionevole durata[3].
La possibilità della chiusura anticipata del processo esecutivo anche al di là del verificarsi di cause di estinzione tipica ha infine trovato esplicitazione e fondamento nelle disposizioni in tema di chiusura anticipata del processo per infruttuosità dell’esecuzione, contenute nell’artt. 164 bis disp. att. c.p.c. (inserito dall’art. 19, comma secondo, lett. b, D. L. 19 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162), in forza del quale: “quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”.
Tanto premesso, il tema controverso in punto di rapporti e differenze fra estinzione tipica e atipica si è in primo luogo focalizzato: (i) sulla natura tassativa, o meno, delle cause di estinzione del processo esecutivo; (ii) conseguentemente, sulla legittimità di ordinanze di estinzione “atipica” pronunciate al di fuori delle ipotesi di cui ai già citati artt. 629, 630 e 631 c.p.c. (rinuncia o inattività tipizzata delle parti). Secondo un certo orientamento, più risalente, il concetto di “estinzione” del processo esecutivo non può ritenersi confinato ai soli casi in cui la legge commini espressamente tale sanzione: qualsiasi altra causa idonea a cagionare, anche in ottica di salvaguardia dell’economia processuale, la chiusura anticipata del processo sarebbe da ricondursi ad un motivo di estinzione, da pronunciarsi con ordinanza ex art. 630 c.p.c.[4]. Altro orientamento giurisprudenziale e dottrinario[5], prevalente, propende invece per la tassatività delle cause di estinzione stabilite dagli artt. 629, 630 e 631 c.p.c.. Solo per tali ipotesi (e per le altre così qualificate dalla legge, giusta il richiamo contenuto nell’art. 630, comma primo, c.p.c.) si è in presenza di una fattispecie tecnicamente qualificabile come estintiva. Ne consegue che le altre ipotesi “atipiche” insorte nella prassi giudiziaria non si configurano alla stregua di eventi estintivi in senso tecnico: esse sono piuttosto cause di “improseguibilità” del processo esecutivo, per inutilità o per inesistenza sopravvenuta dell’oggetto. Coerentemente con tale ultima impostazione, si è parlato di “improcedibilità” in varie ipotesi in cui il processo esecutivo non potrà raggiungere il suo scopo; tali fattispecie sono state ricondotte, ad esempio, all’originaria o sopravvenuta insussistenza di presupposti o condizioni dell’azione, all’omissione di attività disposte dal giudice per pervenire alla vendita forzata, nonché ad eventi completamente estranei all’attività delle parti, quali la sopravvenuta infruttuosità dell’espropriazione forzata[6].
La distinzione fra ipotesi di estinzione tipica e atipica non è meramente classificatoria, ma comporta rilevanti differenze in punto di regime impugnatorio. La giurisprudenza, sul punto, si è recentemente attestata, in via predominante, nel senso che l’ordinanza che dichiara l’estinzione “tipica” è impugnabile con un rimedio altrettanto tipico, cioè il reclamo al collegio ex art. 630, comma 3, c.p.c., mentre per l’ordinanza di improseguibilità si dovrà procedere con un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.[7], cioè il rimedio impugnatorio generale dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione. La scelta tra i due rimedi non è irrilevante: si pensi che il procedimento di reclamo si conclude con una sentenza appellabile ai sensi dell’art. 130, disp. att. c.p.c., mentre il giudizio di opposizione agli atti termina con una sentenza inappellabile ai sensi dell’art. 618, ultimo comma, c.p.c.[8].
Sia l’ipotesi di estinzione tipica che quella di estinzione atipica, poi, producono rilevanti conseguenze quanto al regime prescrizionale. In tema, la giurisprudenza ha infatti precisato che l’atto di pignoramento produce un effetto interruttivo della prescrizione c.d. “permanente” che, ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., si protrae: (i) fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l’attuazione coattiva del suo diritto oppure, alternativamente, (ii) fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non imputabile al creditore o alla sua inerzia. In caso contrario, laddove cioè la causa di improcedibilità o estinzione sia ascrivibile al creditore, all’interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell’art. 2945, comma 3, c.c.: l’effetto interruttivo è dunque solo quello prodottosi con l’atto introduttivo del giudizio (non dunque con il provvedimento che dichiara la cessazione del processo), e da quel momento, dunque, inizia a decorrere un nuovo periodo prescrizionale.[9]
3. L’art. 557 c.p.c. prima e dopo la novella legislativa del 2014. Il termine di cui all’art. 557, secondo comma, c.p.c., le ipotesi di inefficacia previste al terzo comma dell’art. 557 c.p.c. e il caso di non tempestivo deposito della nota di trascrizione.
In questo quadro, la questione di cui si occupa il provvedimento del Tribunale di Pistoia in commento concerne la natura dei termini previsti sia dal secondo che dal terzo comma dell’art. 557 c.p.c., la loro interrelazione e le conseguenze della loro violazione (e cioè, l’estinzione o meno del processo esecutivo).
Partendo dall’analisi del testo delle norme, con D. Lgs. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con L. 10 novembre 2014, n. 162, il legislatore è intervenuto sul Libro Terzo del Codice di Procedura Civile, introducendo novità nelle modalità di formazione del fascicolo dell’esecuzione. Prima della riforma del 2014, in particolare, il disposto dell’art. 557 c.p.c. prevedeva che fosse l’ufficiale giudiziario a depositare nella cancelleria del tribunale competente l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione (salvo che la trascrizione non fosse stata curata dal creditore a norma dell’art. 555, commi secondo e terzo, c.p.c.), mentre incombeva sul creditore l’onere di depositare titolo esecutivo e precetto entro dieci giorni dal pignoramento.
Secondo la dottrina e secondo la giurisprudenza della Suprema Corte formatasi nel vigore della precedente disciplina, il termine per il deposito del titolo e del precetto non era perentorio[10], né poteva essere rilevata d’ufficio la mancanza nel fascicolo del titolo esecutivo, purché in possesso del creditore: in tale ultimo caso, al più, era fatto salvo il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.[11]. La giurisprudenza di legittimità, in particolare, riteneva sufficiente che il deposito degli atti indicati avvenisse prima della presentazione dell’istanza di vendita, non potendo il giudice provvedere in merito senza questi[12]. Tutto ciò, fermo il carattere doveroso del deposito della nota di trascrizione del pignoramento, per cui non sarebbe stato possibile per il giudice dell’esecuzione dar seguito ad un’istanza di vendita nel momento in cui la trascrizione del pignoramento fosse venuta meno[13].
Nella versione modificata da ultimo con il già citato D. Lgs. 12 settembre 2014, n. 132, come convertito, il testo dell’art. 557 c.p.c. è mutato. In particolare, ai sensi del novellato primo comma dell’art. 557 c.p.c. “eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore”. L’art. 557, secondo comma, c.p.c., come novellato, prosegue poi disponendo che sia oggi il creditore procedente a dover depositare presso la cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione, entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario: (i) la nota di iscrizione a ruolo, (ii) copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. Sempre il citato secondo comma, precisa che nella distinta ipotesi in cui sia il creditore, e non l’ufficiale giudiziario, a procedere egli stesso ad effettuare il pignoramento – come consentito dall’art. 555, ultimo comma – la nota di trascrizione dovrà essere depositata “appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”. Il secondo comma dell’art. 557 c.p.c. non prescrive alcuna specifica sanzione processuale per l’inosservanza dei termini ivi previsti. Il nuovo terzo comma dell’art. 557 c.p.c., infine, prevede la sanzione dell’inefficacia del pignoramento per l’ipotesi in cui “la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore”. L’inefficacia del pignoramento, pertanto, è prevista espressamente per il non tempestivo deposito di tutti i documenti indicati al secondo comma dell’art. 557 c.p.c., salvo la nota di trascrizione, che non viene menzionata, e resta dunque soggetta, quanto alle tempistiche del deposito, al regime di cui al secondo comma dell’art. 557 c.p.c..
La modifica legislativa, ponendo ora a carico del creditore, e non più delle cancellerie dei tribunali, l’obbligo di iscrizione a ruolo e formazione del fascicolo, ha sicuramente uno scopo deflattivo del carico di lavoro gravante sulle cancellerie, come si evince anche dalla Relazione Tecnica al D. Lgs. n. 132/14. In secondo luogo, la novella ha rafforzato il potere di impulso del creditore, anche nell’ottica di ridurre il contenzioso, “abbattendo” la prassi, formatasi nel vigore della precedente disciplina, per cui – a seguito dell’iscrizione a ruolo da parte della cancelleria – i creditori non mostravano poi interesse concreto a dare corso al giudizio[14].
Quanto alle conseguenze sanzionatorie del mancato tempestivo deposito, nei termini quindicinali ivi previsti, dei documenti espressamente elencati nel nuovo terzo comma dell’art. 557 c.p.c., la giurisprudenza ha ribadito, attenendosi peraltro al dato testuale della norma, che trattasi di inefficacia processuale derivante dall’inosservanza di un termine perentorio: essa, in altri termini, non appartiene al genus della nullità, sanabile mediante raggiungimento dello scopo, bensì a quello, più radicale, dell’inefficacia insanabile. Per tale motivo, si è ritenuto che l’inefficacia del pignoramento ex art. 557, terzo comma, c.p.c. costituisca una causa tipica di estinzione del processo esecutivo per inerzia delle parti, rilevabile d’ufficio a norma dell’art. 630, comma 2 c.p.c. (almeno fino all’udienza ex art. 569 c.p.c)[15]. Ciò comporta, peraltro, che il mezzo di impugnazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione che dichiara l’inefficacia del pignoramento ex art. 557, terzo comma 3 c.p.c., sia il reclamo al collegio di cui all’art. 630, terzo comma, c.p.c.[16].
Il tema controverso, a seguito della novella del 2014, risiede piuttosto nel determinare se la medesima pesante sanzione dell’inefficacia (con conseguente estinzione del processo) colpisca il creditore che, entro il termine di cui al secondo comma dell’art. 557 c.p.c., non abbia depositato la nota di trascrizione, non espressamente inclusa, dal successivo comma terzo del medesimo articolo, fra gli atti che – se intempestivi – generano l’inefficacia in forza del terzo comma del medesimo articolo.
Passiamo ad esaminare alcuni profili della questione nel successivo paragrafo.
4.Sulle conseguenze del tardivo deposito della nota di trascrizione. L’orientamento espresso dalla Suprema Corte, Terza Sezione, con la sentenza 11 marzo 2016, n. 4751. Profili rimasti “aperti”.
Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza intervenute in materia[17], il fatto che il terzo comma dell’art. 557 c.p.c. subordini la tempestività al deposito di una serie di atti che non include la nota di trascrizione del pignoramento è indice di una specifica volontà legislativa: e cioè, che le tempistiche per il deposito della nota di trascrizione restano unicamente ancorate ai termini di cui al secondo comma dell’art. 557 c.p.c., i quali, se non osservati, non generano l’automatica inefficacia del pignoramento e, dunque, l’estinzione del processo.
Un orientamento differente, dalla portata travolgente, appare invece quello inaugurato dalla Suprema Corte, Terza Sezione, con la sentenza 11 marzo 2016, n. 4751: la pronuncia, in un obiter dictum, torna sulla natura del termine previsto dall’art. 557, secondo comma, c.p.c., definendo il deposito della nota di trascrizione da parte del creditore come atto “doveroso”. Il fatto che il secondo comma dell’art. 557 c.p.c. non preveda espressamente l’inefficacia della procedura, qualora non si rispetti il termine ivi previsto, non varrebbe dunque ad escludere la perentorietà di tale termine: perentorietà anzi da recuperarsi per “evitare una manifesta contraddizione” tra il secondo e il terzo comma dell’art. 557 c.p.c.. In particolare, la sentenza n. 4751/2016 della S.C. sostiene che nel caso in cui alla trascrizione provveda il creditore procedente (e non l’ufficiale giudiziario), “il problema del raccordo fra la previsione come doverosa del deposito della nota di trascrizione nei quindici giorni dalla restituzione, che si legge nel comma 2 e la scomparsa del riferimento alla nota nel terzo, evidentemente non si pone, dato che il termine di quindici giorni di cui al comma 2, come s’è detto, decorre dalla restituzione della nota di trascrizione, cui fa riferimento l’ultimo immutato inciso del secondo comma stesso”. In altri termini: (i) qualora sia l’ufficiale giudiziario a provvedere alla trascrizione, il creditore dovrà depositare, a pena di inefficacia, la nota di trascrizione, nei quindici giorni successivi alla sua restituzione da parte dell’ufficiale stesso; (ii) qualora sia il creditore a procedere alla trascrizione, egli, a pena di inefficacia, dovrà provvedere al deposito della nota nei quindici giorni successivi alla sua restituzione da parte del Conservatore.
La soluzione offerta dalla menzionata sentenza della Suprema Corte, seppur logicamente motivata, si presta a lasciare scoperti profili meritevoli di analisi.
Il primo, a parere di chi scrive, è sulla natura stessa della sanzione per l’omesso tempestivo deposito della nota di trascrizione. Se vale il principio di tassatività delle cause estintive di cui si è parlato nel superiore paragrafo II, potrebbero porsi delle difficoltà a rinvenire una causa di estinzione tipica nella fattispecie in oggetto. Infatti, né il secondo né terzo comma dell’art. 557 c.p.c. comminano espressamente l’inefficacia del pignoramento per il caso di deposito della nota di trascrizione oltre i quindici giorni dalla sua consegna al creditore (sia che la trascrizione sia stata curata dall’ufficiale giudiziario, sia che essa sia stata effettuata dal creditore procedente).
In secondo luogo, vi è da tenere presente che quando sia il creditore a provvedere alla trascrizione, egli è tenuto, giusta l’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 557 c.p.c., a depositarla “non appena restituitagli” dal Conservatore, senza ulteriori specificazioni. In altri termini, non vi sono appigli letterali da cui far discendere che il creditore debba procedere al deposito della nota di trascrizione restituita dal Conservatore entro quindici giorni dalla restituzione a pena, addirittura, di inefficacia.
In terzo luogo, proprio con riferimento all’incidenza, nella complessiva economia del processo esecutivo, dell’eventuale ritardo nel deposito della nota di trascrizione, è lecito chiedersi se, in un momento antecedente al deposito dell’istanza di vendita, tale mancato deposito impedisca al processo di raggiungere il suo scopo, tanto da doverne determinare la cessazione anticipata.
Nel quadro sinora descritto, il Tribunale di Pistoia – propendendo per la soluzione di considerare comunque efficace il pignoramento, pur nel riscontrato ritardo del creditore nel depositare la nota di trascrizione – fornisce argomenti e spunti interessanti sul tema, che tengono peraltro conto di importanti profili pratici inerenti allo svolgimento del processo esecutivo, come si passa ad esporre.
5.La sentenza del 29 ottobre 2019, n. 822 emessa dal Tribunale di Pistoia.
Il Tribunale di Pistoia, come già accennato, si discosta dalla linea tracciata dal precedente della Corte di Cassazione sinora analizzato (sentenza n. 4751/2016), giungendo ad un approdo diverso, motivato da esigenze di interpretazione letterale e sistematica del dettato normativo, anche alla luce delle specificità pratiche della procedura esecutiva.
In primo luogo, il Tribunale di Pistoia afferma che il dato letterale della legge è chiaro nel collegare l’effetto caducatorio al mancato o ritardato deposito di uno specifico novero di atti (cioè la nota di iscrizione a ruolo, copia dell’atto di pignoramento, copia del titolo esecutivo, copia del precetto), tra i quali non vi è la nota di trascrizione. Anzi, il fatto stesso che esista un terzo comma dell’art. 557 c.p.c., volto ad indicare gli atti da depositarsi nel termine quindicinale a pena di inefficacia, testimonia che solo alcuni dei documenti indicati al secondo comma dell’art. 557 c.p.c. rilevano, quanto alla tempestività del deposito, sulle sorti del processo esecutivo. Se così non fosse, il legislatore si sarebbe limitato a comminare l’inefficacia direttamente al comma secondo dell’art. 557 c.p.c., con riferimento al mancato tempestivo deposito di tutti i documenti ivi elencati. Conclude il Tribunale che, col terzo comma dell’art. 557 c.p.c., il legislatore abbia scientemente selezionato gli atti il cui ritardato deposito configura inattività qualificata delle parti idonea a comportare l’estinzione del procedimento esecutivo e non vi sarebbe, in altre parole, alcuna “dimenticanza” o lacuna legis da colmare in via interpretativa.
La sentenza in commento prosegue sottolineando che, se richiesto, l’ufficiale giudiziario deve consegnare gli atti necessari al creditore per permettergli di procedere egli stesso, direttamente, alla trascrizione (art. 555 comma terzo, c.p.c.); e questa, tra l’altro, è la modalità con la quale si procede più frequentemente nella prassi. In tale ultima ipotesi, il creditore, per la trascrizione, dovrà presumibilmente affidarsi ad agenzie private, sulle quali – prende atto il Tribunale – “il creditore pignorante non può esercitare alcun tipo di controllo specialmente con riguardo alla tempistica dell’attività”. Non a caso, il legislatore ha precisato, in chiusura del secondo comma dell’art. 557 c.p.c., che quando è il creditore a procedere alle attività concernenti la trascrizione del pignoramento, il deposito della nota di trascrizione deve avvenire “non appena la nota stessa gli venga restituita dal conservatore dei registri immobiliari”. A maggior ragione, secondo il parere del Tribunale di Pistoia, è “giuridicamente impossibile collegare una sanzione di inefficacia al mancato rispetto di un termine indefinito” e, invero, generico, come quello in oggetto.
Infine, con considerazione condivisibile, il Tribunale ricorda che in ogni caso il principio di tassatività delle fattispecie estintive osta ad una loro interpretazione analogica o estensiva, tanto è vero che lo stesso art. 630 c.p.c. commina l’estinzione del processo esecutivo solo “nei casi espressamente previsti dalla legge”.
6.Sui profili di interesse che emergono dalla sentenza del 29 ottobre 2019, n. 822 emessa dal Tribunale di Pistoia.
Il provvedimento del Tribunale di Pistoia, di cui si sono riepilogati sopra i tratti salienti, nel discostarsi dall’orientamento espresso dalla Sezione Terza della Suprema Corte, fornisce una serie di spunti di riflessione su profili di interesse, che si passano ad esporre per punti.
A – In primo luogo, la sentenza n. 822/2019 offre una – a parere di chi scrive – condivisibile applicazione dei principi che presidiano l’attività interpretativa. L’art. 12 preleggi c.c., come noto, enuncia tutti i criteri ermeneutici della legge: nell’applicare la norma, si deve anzitutto privilegiare il senso reso palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione (c.d. interpretazione letterale) e dalla intenzione del legislatore (c.d. interpretazione logica). Se i primi due criteri, anche sistematicamente combinati, non sono sufficienti, si prenderanno a parametro le disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (c.d. analogia legis); se il caso rimane dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato (c.d. analogia iuris).
Se così è, appare evidente che, a livello puramente letterale, l’art. 557, terzo comma, non menziona la nota di trascrizione fra i documenti da depositarsi entro un certo termine, a pena di inammissibilità. E ancora – a livello logico e sistematico – non vi sarebbe stata alcuna ragione per introdurre proprio quel terzo comma dell’art. 557 c.p.c., se tutti gli incombenti di cui al secondo comma del medesimo articolo fossero prescritti entro un termine perentorio, a pena di inefficacia del processo. Sul punto, le considerazioni espresse dal Tribunale di Pistoia convincono.
Si potrebbero trarre ulteriori conferme in questo senso anche dall’analisi comparata di altre disposizioni che regolano il processo esecutivo, non menzionate dalla sentenza del Tribunale di Pistoia. Si pensi all’art. 567 c.p.c., relativo all’istanza di vendita, laddove si prevedono specifici termini – prorogabili dal giudice dell’esecuzione, per una sola volta, e il cui mancato rispetto determina l’estinzione della procedura esecutiva – per la produzione della certificazione ipotecaria e catastale e dell’eventuale certificazione notarile sostitutiva. Ebbene, la giurisprudenza[18] ha ritenuto che la sanzione dell’inefficacia/estinzione, poiché fattispecie tassativa, non sia applicabile in relazione al deposito di altri documenti non espressamente menzionati dall’art. 567 c.p.c., pur se necessari ai fini dell’utile procedibilità dell’azione esecutiva, quali il titolo esecutivo, la prova degli avvisi ai creditori iscritti ai sensi dell’art. 498 c.p.c., il certificato di destinazione urbanistica. Ancora, si pensi all’avviso ai creditori iscritti, che, in forza dell’art. 498 c.p.c., deve essere espletato entro cinque giorni dal pignoramento ed è funzionale, proprio come la trascrizione, a consentire al giudice dell’esecuzione di pronunciarsi sull’istanza di vendita: esso è ritenuto termine ordinatorio, stante la mancata espressa previsione della sua tassatività, o comunque della sua rilevanza a pena di immediata estinzione del procedimento[19].
È da qui possibile compiere un passaggio ulteriore. I termini, come è appunto quello di cui al terzo comma di cui all’art. 557 c.p.c., alla cui inosservanza la legge collega la sanzione della caducazione processuale sono termini perentori, soggetti – per le conseguenze estintive che comportano – al principio della tassatività. Al riguardo, l’art. 152, secondo comma, c.p.c., è chiaro nello stabilire che “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”. In altre parole, l’ordinamento processualcivilistico si fonda su una generale presunzione circa il carattere meramente ordinatorio dei termini, salvo che non sia diversamente ed espressamente prevista la loro perentorietà[20]. Il principio di tassatività dei termini perentori impone pertanto che essi siano individuati dal legislatore. È allora quanto meno difficilmente prospettabile che la mancata espressa sanzione di inefficacia per inosservanza del termine per il deposito della nota di trascrizione contenuto nell’art. 557, secondo comma, c.p.c., sia una “lacuna” colmabile in via analogica, o comunque mediante interpretazione estensiva del disposto del terzo comma del medesimo articolo 557 c.p.c., che enuncia una fattispecie da ritenersi tassativa.
Non si ignora che alcune pronunce di legittimità ribadiscono il principio per cui, anche quando la legge non lo qualifichi espressamente tale, non deve per tale motivo senz’altro escludersi la perentorietà di un certo termine, ma il giudice sarà chiamato a indagare se, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, esso debba essere comunque osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio[21]. Ma, nella fattispecie interessata, vi sono fondate ragioni per ritenere che non vi sia stata una mera “dimenticanza” del legislatore nel non menzionare, nel terzo comma dell’art. 557 c.p.c., tra i documenti da depositarsi a pena di inefficacia, anche la nota di trascrizione. In questo senso, oltre ai motivi esegetici e sistematici di cui si è dato atto sopra, ve ne sono altri, non mero rilevanti, di ordine pratico. Non è peregrino ipotizzare che il legislatore abbia anzi tenuto ben presenti le prassi che connotano le procedure esecutive, come peraltro ricorda anche la sentenza in commento. La situazione che si verifica normalmente nella prassi è quella in cui: (i) è il creditore a procedere alla trascrizione; (ii) in tali casi, alla restituzione dell’atto di pignoramento non si accompagna automaticamente la consegna della nota di trascrizione, visti i tempi impiegati dalle Conservatorie per renderla disponibile. Di conseguenza, l’esclusione di quest’ultima dal novero degli atti da depositare con la nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo, a pena di inefficacia del pignoramento, sembra da collegarsi alla consapevolezza che in molti casi vi è una impossibilità materiale, per il creditore, di provvedere a tale incombente nei termini prescritti per dare impulso alla procedura esecutiva. La soluzione di considerare dunque che il deposito della nota di trascrizione sia incombente soggetto esclusivamente a un termine ordinatorio (appunto, quello di cui al secondo comma dell’art. 557 c.p.c.), e non perentorio, appare preferibile, e più coerente col complessivo sistema delle esecuzioni immobiliari, anche nei suoi risvolti pratici.
B – D’altro canto, partendo dal presupposto, che si condivide, che il deposito della nota di trascrizione sia incombente soggetto esclusivamente al termine ordinatorio di cui al secondo comma dell’art. 557 c.p.c., è altrettanto vero che si tratta pur sempre di attività che non può essere pretermessa tout court. Si pone dunque l’esigenza di comprendere: (i) in quali ipotesi la violazione del termine ordinatorio di cui al secondo comma dell’art. 557 c.p.c. debba ritenersi priva di conseguenze sul piano processuale; (ii) per contro, in quale momento il ritardo nella produzione della nota di trascrizione, e dunque la violazione del citato termine ordinatorio, divenga invece rilevante, poiché preclusiva del regolare svolgimento del processo esecutivo.
Occorre allora indagare su quale sia la rilevanza della nota di trascrizione nel processo esecutivo. L’impostazione dogmatica offerta, ancora di recente, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione[22] è quella per cui, in materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento è una fattispecie a formazione progressiva che si compone di due momenti processuali fondamentali: la notifica dell’atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari. Secondo tale orientamento, la notificazione dell’ingiunzione al debitore sancisce l’inizio del processo esecutivo (e produce l’effetto della indisponibilità del bene pignorato), mentre la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, costituendo il presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene. In aderenza a questa impostazione, il mancato deposito della nota di trascrizione impedirà al giudice dell’esecuzione di disporre la vendita, e dunque al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo.
Tale premessa consente di fornire una soluzione per l’ipotesi, che è quella presa in considerazione dalla sentenza in commento, in cui sia stato il creditore a trascrivere il pignoramento. In tal caso, come più volte ripetuto, il creditore dovrà depositare la nota “non appena restituitagli dal Conservatore” (art. 557, comma secondo, c.p.c.). Appare dunque ragionevole, a parere di chi scrive, individuare nel momento della presentazione dell’istanza di vendita il termine ultimo per la produzione della nota di trascrizione, a pena non tanto di estinzione “tipica”, quanto di improcedibilità del processo. Una tale soluzione contempera, da un lato, le esigenze di tutela del creditore, che, come già si è rilevato, allorquando provveda autonomamente alla trascrizione, appare esposto a tempistiche (ad esempio, quelle delle competenti Conservatorie) che egli non governa compiutamente; dall’altro, mantiene inalterate le esigenze di economicità e ragionevole durata del processo. La soluzione, peraltro, consente di definire il termine, altrimenti – come rileva il Tribunale di Pistoia – non delineato, che impone al creditore di depositare la nota di trascrizione “non appena restituitagli dal Conservatore”: la violazione di tale indefinito termine non sarebbe mai sanzionabile, laddove non si individuasse un ragionevole momento ultimo, oltre al quale la mancata produzione della nota di trascrizione diviene fatto imputabile all’inerzia del creditore, o comunque fatto di cui egli, anche se in ipotesi incolpevole, deve sopportare il rischio, nell’ottica di evitare una diseconomicità processuale divenuta, a quel punto, interesse da tutelare in via preminente.
Vero è che una certa parte della giurisprudenza[23], per non svuotare di significato pratico la previsione di termini ordinatori, ritiene che l’atto processuale compiuto dopo la scadenza di un termine ordinatorio non produca alcuna forma di invalidità solo allorquando il soggetto interessato abbia – prima della scadenza del termine ordinatorio stesso – richiesto e ottenuto dal Giudice la proroga del termine medesimo. In caso contrario, il mancato rispetto del termine ordinatorio produrrebbe le medesime conseguenze caducatorie della violazione di quello perentorio. Ma, nella particolare fattispecie in oggetto, risulterebbe ontologicamente arduo prospettare una istanza di proroga di un termine, appunto, non definito dal legislatore (e cioè la previsione di deposito della nota “non appena restituita” da un terzo, il Conservatore). Al riguardo, anche l’iter logico seguito da Cass. 4751/2016, già analizzata, che identifica il termine per il deposito nei quindici giorni successivi al momento della restituzione della nota da parte del Conservatore, lascia aperti vari interrogativi. Anzitutto, il momento in cui il Conservatore rilasci la predetta nota è, di per sé, aleatorio. Volendo formulare una ipotesi “estrema”, laddove il Conservatore non avesse restituito la nota in termini utili rispetto all’udienza fissata per disporre la vendita, il creditore non potrebbe richiedere alcuna proroga di un termine che non è iniziato a decorrere, e, per contro, il processo esecutivo non potrebbe subire alcun arresto, pur in presenza di causa di improcedibilità processuale. Infine, anche la lettera del secondo comma dell’art. 557 c.p.c. sembra propendere per escludere che il termine quindicinale previsto nel primo inciso possa estendersi anche all’ipotesi contemplata dal secondo inciso del medesimo comma. Le due ipotesi, quella della restituzione del pignoramento e della nota da parte dell’ufficiale giudiziario, e quella della restituzione al creditore da parte del conservatore, appaiono formulate, anche letteralmente, come alternative fra loro, dunque difficilmente assimilabili.
Se ne può desumere che identificare nell’istanza di vendita il termine ultimo per la produzione della nota in questione resti la soluzione più ragionevolmente prospettabile.
7. Brevi cenni sulla questione di legittimità costituzionale.
Ultima questione affrontata dal provvedimento in commento concerne l’analisi della questione di legittimità costituzionale sollevata dal reclamante, con riferimento ai parametri di non ragionevolezza e disparità di trattamento ex artt. 3 e 111 Costituzione, stante la differenza di disciplina fra il ritardato deposito della nota di trascrizione del pignoramento rispetto al ritardato deposito degli altri atti indicati nell’art. 557 c.p.c..
Come noto, la giurisprudenza della Corte Costituzionale, muovendo dal c.d. principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione – sia esso principio di uguaglianza “formale” (art. 3, comma 1), sia esso principio di uguaglianza “sostanziale” (art. 3, comma 2) – ha teorizzato, infine, un generale principio di “ragionevolezza”.
Il principio di ragionevolezza postula che la legge debba regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera razionalmente diversa situazioni diverse. Ne consegue che la disparità di trattamento è illegittima solo laddove – senza ragionevole motivo – si trattino in maniera differenziata situazioni identiche, o comunque assimilabili: “(il principio di uguaglianza, n.d.r.) deve assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione”[24]. Ne consegue che il principio è violato “quando, di fronte a situazioni obbiettivamente omogenee, si ha una disciplina giuridica differenziata determinando discriminazioni arbitrarie ed ingiustificate”[25].
Ne deriva, per converso, che il giudizio di uguaglianza non può essere invocato a fronte di situazioni eterogenee[26], ivi compresi i casi in cui “si tratti di situazioni che, pur derivanti da basi comuni, differiscano tra loro per aspetti distintivi particolari”[27].
Premesso brevemente quanto sopra, nel caso di specie si configura dunque un vaglio della ragionevolezza del secondo comma dell’art. 557 c.p.c., che costituisce oggetto di scrutinio, con il tertium comparationis rappresentato dal terzo comma del medesimo articolo.
La sentenza del 29 ottobre 2019, n. 822 del Tribunale di Pistoia, con motivazione condivisibile, ritiene infondata l’istanza di rimessione alla Corte Costituzionale, rilevando, testualmente: “per un verso non è ravvisabile alcuna irragionevole disparità di trattamento nella disciplina in commento, corrispondendo invece ad una precisa ratio legis – per tutto quanto dianzi argomentato – la scelta di non sanzionare con l’inefficacia del pignoramento anche il ritardato deposito della nota di trascrizione, talché neppure è conferente invocare un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di riferimento non sussistendo alcuna necessità di procedervi; per altro verso, con la proposizione di una questione di legittimità costituzionale si verrebbe, in sostanza, a richiedere alla Corte delle leggi di sostituirsi al legislatore con una evidente e non ammessa invasione di campo, non giustificata da alcuna lacuna legislativa foriera di conseguenze irragionevoli per violazione dell’art. 3 Cost.”.
La conclusione, invero, è coerente con quanto rilevato in precedenza dal Collegio pistoiese, per la quale non vi è alcuna lacuna legislativa nel non comminare l’espressa inefficacia del pignoramento a fronte del mancato deposito della nota di trascrizione nei termini di cui al terzo comma dell’art. 557 c.p.c.. Diversa è la ratio che ispira le due disposizioni, e diversa è la situazione di fatto da esse contemplata. Il secondo comma dell’art. 557 c.p.c. prevede un deposito degli atti ivi elencati al fine di consentire al giudice di accertare la loro regolarità formale, per potersi poi procedere all’espropriazione immobiliare, una volta che venga presentata l’istanza di vendita. Il terzo comma della medesima norma commina un termine perentorio collegato alla formazione del fascicolo dell’esecuzione, a cui si deve procedere immediatamente (e la nota di trascrizione non può considerarsi atto imprescindibile per l’immediata formazione del fascicolo d’ufficio, divenendo invece essenziale in un momento successivo, e cioè laddove debba disporsi la vendita).
Tutto ciò può, a ben vedere, giustificare la diversa natura del termine, senza che possa rilevarsi alcuna irragionevole disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe.
[1] Si veda più diffusamente Caterbi, L’estinzione del processo esecutivo, in Cardino, Romeo (a cura di) Processo di esecuzione – profili sostanziali e processuali, Milano, 2018, pp. 1307 ss..
[2] Si veda, ad esempio, Tribunale di Salerno, 6 giugno 2002, n. 1799. Sulla distinzione fra fattispecie estintive tipiche e atipiche si veda, in dottrina Iannicelli, Note sull’estinzione del processo esecutivo, Salerno, 2004, pp. 79 ss..
[3] Si veda, ad esempio, Tribunale di Reggio Emilia, 27 ottobre 2007 in un caso in cui era stata dichiarata d’ufficio la chiusura anticipata del procedimento esecutivo per la mancata apertura del libretto della procedura nel termine assegnato dal giudice.
[4] Sul punto: Cass., S.U., 21 dicembre n. 1990, n. 12139, Cass., Sez. III, 28 luglio 1997, n. 7059. Si veda, per una simile impostazione, anche Caterbi, in Cardino, Romeo (a cura di), op. cit., pp. 1307 ss..
[5] Si vedano, in merito alla tassatività delle ipotesi di estinzione del processo, Cass., Sez. III, 19 dicembre 2006, n. 27148, e Cass., Sez. III, 26 marzo 2009, n. 7346. In dottrina, si veda, sempre sulla tassatività delle ipotesi di estinzione: Peserico, La successione nel processo esecutivo, Padova, 1983, p. 35; Andrioli, Commento al Codice di procedura civile, III ediz., Napoli, 1957, p. 391; Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2010, p. 941; Iannicelli, L’autonomia dell’eccezione di estinzione del processo esecutivo rispetto alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, in Giurisprudenza Civile, 2004, p. 718; Battagliese, La nuova espropriazione forzata, Padova, 2017, p. 76.
[6] Si veda più diffusamente Passafiume – Lodolini, in Cardino, Romeo (a cura di), op. cit., rispettivamente capp. XXX e XXXI, pp. 1353 e ss., in cui gli Autori procedono a una disamina delle diverse ipotesi di chiusura anticipata del processo per improcedibilità.
[7] In un primo momento, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 195 del 1981 – che configurava il reclamo come mezzo di impugnazione tipico e generalizzato – la Corte di Cassazione aveva ritenuto reclamabile ogni provvedimento di estinzione, anche atipica: cfr. Cass., Sez. III, 17 marzo 2005, n. 5789. Successivamente i giudici di legittimità sono tornati su tale affermazione, collegando invece il reclamo all’impugnazione delle ordinanze di estinzione cd. tipica, riservando a quella cd. atipica l’opposizione agli atti esecutivi: da ultimo, Cass., Sez. VI – 3, 15 dicembre 2016, n. 25902; Cass., Sez. III, 12 aprile 2017, n. 9362; Cass., Sez. VI -3, ordinanza del 7 dicembre 218, n. 31695. Richiama invece il principio dell’apparenza, secondo il quale il metodo di impugnazione da utilizzare è da individuarsi in base alla qualificazione data dal giudice al provvedimento, anche qualora risulti errata: Cass., Sez. III, 12 aprile 2017, n. 9362. Infine, nel senso che non ricorre, in relazione al provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c., il presupposto del rimedio straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost. sotto il profilo della definitività del provvedimento giurisdizionale, si veda Cass., Sez. VI, 28 marzo 2018, n. 7754.
[8] Nel senso per cui è da preferirsi la soluzione del reclamo anche per le ipotesi di estinzione atipica: Giorgetti, L’estinzione atipica del processo esecutivo e i suoi rimedi, in Riv. Esec. Forz., III, 2005, p. 680 ss..
[9] In questi termini, Cass., Sez. III, 9 maggio 2019, n. 12239.
[10] In questo senso, in dottrina: satta Commentario al Codice di Procedura Civile, III, Milano, 1965, p. 111. In giurisprudenza: Cass. 2370/64, Cass., 17 marzo 2009, n. 6426.
[11] Si veda: Cass., Sez. III, 31 marzo 2008, n. 8306
[12] Si veda in merito Cass., Sez. III, 26 maggio 2008, n. 13580, che riporta come precedenti rilevanti Cass., Sez. III, 22 marzo 2007, n. 6957, Cass., Sez. III, 17 marzo 2006, n. 5906, Cass., Sez. III, 16 dicembre 1997, n. 12722. In dottrina, nel senso che l’inosservanza del termine comporta l’impossibilità di provvedere sull’istanza di vendita, senza tuttavia avere influenza sull’estinzione del processo: satta, Commentario al Codice di Procedura Civile, op. cit, p. 350.
[13] In dottrina, Farace, Note sulla trascrizione del pignoramento immobiliare, in Nuova giurisprudenza civile, 4/2013, pp. 10391 ss.
[14] Cfr. Leuzzi, Commento all’art. 18, in AA.VV., La nuova riforma del processo civile – Degiurisdizionalizzazione, processo e ordinamento giudiziario nel D.L. 132/2014 convertito in l. 162/2014, in Santangeli (a cura di), Roma, 2015, p. 235, il quale osserva che il creditore diviene il centro di impulso dell’esecuzione, cui darà corso soltanto qualora abbia un reale interesse a farlo.
[15] Si veda: Cass., Sez. Un., 27 ottobre 1995, n. 11178; Corte d’Appello di Milano, sentenza 13 gennaio 2017.
[16] Si veda, in questo senso: Tribunale di Milano, sentenza 29 giugno 2016; Rossetti, La espropriazione presso terzi versione 2014: una riforma nel segno dell’efficienza, in Giustiziacivile.com, 2015, par. 4; contra, nel senso che il provvedimento ex art. 557, comma 3 c.p.c. sancisce l’improseguibilità dell’azione esecutiva e deve dunque essere impugnato con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., si veda Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2015, 687.
[17] Si veda, in merito Consolo, Codice di procedura civile. Commentario, VI edizione, Milano, 2018. In giurisprudenza, Cass., Sez. III, 20 aprile 2015, n. 7998.
[18] Si veda, quanto alla tassatività delle fattispecie estintive di cui all’art. 567 c.p.c., Cass., Sez. III, 8 marzo 2016, n. 4543.
[19] Ulteriormente, in giurisprudenza, con riferimento al processo esecutivo, di recente è stato affermato che anche l’art. 588 c.p.c. (il quale prevede che ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, per il caso in cui la vendita non abbia luogo), non commina un termine a pena di decadenza: dalla lettura della norma, risulta infatti che il legislatore non ha previsto la tassatività del termine (si veda Tribunale Varese, Sez. II, sentenza 13.7.2019).
[20] In dottrina, sul principio di tassatività dei termini perentori e sui rapporti con la disciplina della rimessione in termini: De Santis, La rimessione in termini, in Didone (a cura di), Il processo civile competitivo, Torino, 2010, p. 249 e p. 282. Sull’applicazione eccezionale del principio della tassatività dei termini perentori anche nel procedimento amministrativo si veda: Corradino – Sticchi Damiani, Il processo Amministrativo, Torino, 2014, p. 503 s.. In giurisprudenza, enuncia il principio della tassatività dei termini perentori: Cass., Sez. I, 10 giugno 1999, n. 5736.
[21] In questi termini, Cass., Sez. Lav., 1 luglio 2008, n. 17978.
[22] Si veda, in questi termini, Cass., Sez. III, 20 aprile 2015, n. 7998.
[23] Cfr. Cass., Sez. lavoro, 19 gennaio 1998, n. 420.
[24] Corte Costituzionale, sent. 26 gennaio 1957 n. 3.
[25] Corte Costituzionale, sent. 7 maggio 1981 n. 111.
[26] Corte Costituzionale, sent. 26 ottobre 1982 n. 171.
[27] Corte Costituzionale, sent. 28 aprile 1976 n. 100.
Questo sito utilizza cookies tecnici funzionali all'esperienza di navigazione e cookies, anche di terze parti, per offrirti servizi in linea con le tue preferenze.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni dei suddetti cookies clicca il pulsante "informativa estesa". Se accetti cliccando su "Accetta e continua" acconsenti all'uso dei cookie.