La trascrizione dell’accordo raggiunto dai coniugi di sede di negoziazione assistita: la Suprema corte fa (davvero?) chiarezza.

Ogni qualvolta l'accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui all’art. 6 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella l. 10 novembre 2014, n. 162, deve necessariamente integrarsi con quella di cui all’art. 5, comma 3, del medesimo d.l. n. 132 del 2014, con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell'accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l'autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato

Di Olga Desiato -
1. La questione rimessa al vaglio della Corte nella pronuncia che qui si segnala trae origine dalla composizione di un conflitto coniugale raggiunta in sede di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 del d.l. 13 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, nella l. 10 novembre 2014, n. 162. L’accordo sottoscritto dai coniugi nelle prescritte forme di legge, quindi autenticato dai rispettivi difensori, oltre a regolamentare gli aspetti personali della separazione e l’affidamento condiviso del figlio minore, contemplava il trasferimento della proprietà di una quota dell’immobile adibito a casa coniugale: il notaio si era lì limitato ad effettuare l’autenticazione delle. . .