La sospensione dell’esecuzione immobiliare per l’emergenza Covid-19

Di Vito Amendolagine -
L’art. 54-ter (1) d.l. 17 marzo 2020, n.18 inserito in sede di conversione dall’art. 1 della l. 24 aprile 2020, n.27 enuncia che al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da covid-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa (2), per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’art. 555 c.p.c., riguardante la forma del pignoramento, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore (3). La suddetta norma, nonostante comporti l’unico effetto di sospendere ex lege soltanto le procedure i. . .