La sorte dei termini di prescrizione e decadenza nella legislazione emergenziale Covid‑19.

Di Filomena Santagada -
Per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, nell’arco temporale di due mesi, si sono succeduti diversi interventi normativi relativi alla giustizia civile, penale, tributaria e militare, recanti disposizioni solo in parte coordinate[1]. In questa sede, ci si soffermerà soltanto su alcuni dubbi interpretativi relativi alle norme dettate per la giustizia civile, ingenerati dalla consecuzione “alluvionale” della legislazione d’urgenza. Prendendo le mosse dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27[2], l’art. 83, oltre a disporre, dal 9 marzo . . .