La Cassazione torna (ancora una volta) a pronunciarsi sulle attestazioni di conformità ai fini dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

Per non incappare nella improcedibilità dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il difensore del ricorrente, in caso di notifica telematica della sentenza impugnata, deve estrarre una copia analogica dall’originale digitale presente nel fascicolo informatico e attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità dell’una all’altro, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/2012, non soddisfacendo invece le condizioni di legge l’attestazione di conformità apposta direttamente sulla copia del provvedimento eventualmente notificato con modalità telematiche

Di Alessio Bonafine -
Cass. 21 dicembre 2017, n. 30745 Come debba essere soddisfatto l’onere prescritto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. quando la sentenza di appello sia stata notificata a mezzo PEC è questione ancora particolarmente dibattuta nella giurisprudenza della Cassazione. Si proverà ad essere più chiari nella ricostruzione di tali soluzioni interpretative, cogliendo l’occasione per individuare, sebbene sommariamente, la normativa applicabile. Come noto, l’art. 3-bis L. n. 53/1994 autorizza gli avvocati ad eseguire la notifica di atti e documenti relativi al processo con modalità telematica utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi. Nell. . .