Intermediazione finanziaria, obblighi di informazione e valutazione di adeguatezza dell’investimento.

In materia di servizi di investimento mobiliare, l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento

Di Ada Vitale -
Cass. sez. I, sent. 18.6.2018, n. 15936, Pres. Giancola M.C., Est. Di Marzio P. Sommario: 1. Intermediazione finanziaria ed obblighi di informazione: il caso esaminato nella sentenza in commento. – 2. Il quadro normativo di riferimento. – 3. Configurabilità della responsabilità dell’intermediario in presenza della violazione dell’obbligo di informazione: analisi del rapporto tra obblighi informativi ed obblighi di astensione posti dal vigente sistema normativo a carico dell’intermediario e nesso di causalità. – 4. Obblighi di informazione successiva alla stipulazione del contratto quadro di natura pattizia. – 5. Sussistenza in capo all’intermediario dell’. . .