Interesse ad agire del socio, domande nuove ed effetti della sentenza sulla validità di delibere successive nei giudizi di impugnazione di delibere assembleari

Con riferimento alle impugnazioni di deliberazioni assembleari che deducono vizi di annullabilità, l’interesse ad agire è da ritenersi consustanziale alla stessa qualità di socio che sia per legge legittimato all’impugnazione, indipendentemente da ogni accertamento circa l’effetto che l’invalidità della delibera possa in linea ipotetica provocare sulle delibere successive (nella specie, si è affermato l’interesse del socio-amministratore unico a impugnare una delibera di revoca dell’amministratore a prescindere dall’impugnazione delle successive delibere di nomina di un nuovo organo amministrativo, di approvazione del bilancio, di azione di responsabilità verso l’amministratore revocato, di aumento del capitale). Nel sistema delle impugnazioni delle delibere societarie non è possibile configurare un automatico effetto a cascata dell’inefficacia degli acquisti societari in violazione del diritto di prelazione sulle delibere approvate con il voto del socio titolare delle quote inefficacemente acquistate: essendo tale fattispecie sussumibile nella categoria delle violazioni di contratto e qualificabile come vizio di annullabilità della deliberazione, quest’ultima dev’essere impugnata nei termini di legge altrimenti rimane valida ed efficace. La domanda relativa alla caducazione a cascata di delibere adottate successivamente a quella impugnata, formulata con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., costituisce domanda nuova e come tale inammissibile.

Di Ulisse Corea -
T. Milano, sez. impr., 18 febbraio 2016 Il Tribunale di Milano affronta con il provvedimento qui pubblicato diverse questioni in materia di impugnative di delibere societarie. Ne segnaliamo tre che ci sembrano particolarmente interessanti sotto il profilo processuale, rinviando il lettore al testo allegato della sentenza per una migliore comprensione dei fatti di causa e per l’analisi di ulteriori temi di diritto sostanziale non meno rilevanti. Con la prima statuizione sopra massimata, il Tribunale afferma la sussistenza dell’interesse del socio-amministratore unico a impugnare la delibera con cui era stata disposta la sua revoca dalla carica di amministratore, a prescindere dagli effett. . .