Evoluzioni giurisprudenziali in tema di translatio iudicii e termine per il rilievo d’ufficio dell’incompetenza in appello

Sommario: 1. Premessa. – 2. La translatio iudicii nel codice di rito del 1865. – 3. L’orientamento contrario alla conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell’appello proposto innanzi al giudice incompetente. – 4. L’arresto delle Sezioni unite del 2016 favorevole alla translatio iudicii. – 5. L’estensione della translatio iudicii alle ipotesi di errore relativo al grado del giudice dell’impugnazione. – 6. L’applicazione del termine preclusivo dell’art. 38, 3° comma, c.p.c. anche al rilievo d’ufficio dell’incompetenza in appello.

Di Nicoletta Minafra -
1.Premessa Le questioni relative alla competenza si pongono necessariamente in maniera diversa nel giudizio di appello rispetto a quello di primo grado, non foss’altro perché, se si esclude l’art. 341 c.p.c., manca una disciplina che nel codice di rito si riferisca espressamente a tali questioni anche per le impugnazioni. Gli artt. 38 e 42-50 c.p.c., infatti, sembrerebbero riguardare il solo giudizio di primo grado. Non è un caso, quindi, che negli anni sono sorti contrasti interpretativi su taluni particolari profili attinenti all’applicabilità dell’istituto della translatio iudicii, ex art. 50 c.p.c., e della normativa sul rilievo anche d’ufficio dell’incompetenza. Con sente. . .