IL DIRITTO ALLA PROVA NELLA MATERIA LAVORISTICA

Il diritto alla prova rende legittima la produzione di documenti potenzialmente idonei a ledere la riservatezza del lavoratore qualora tale produzione documentale sia necessaria per l’esercizio del diritto alla prova medesimo e qualora la predetta lesione sia proporzionata al fine perseguito.

Di Federica Porcelli -
 Cour de cassation, civile,Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.203 La Sezione lavoro della Corte di cassazione francese torna ad affrontare il tema del diritto alla prova e della conciliabilità di tale diritto con il diritto alla riservatezza delle parti in un caso in cui un sindacato aveva prodotto in giudizio documenti relativi al computo dell’orario di lavoro, contratti di lavoro e “bollettini degli impiegati” al fine di dimostrare l’inosservanza da parte del datore di lavoro delle regole relative al riposo domenicale. Giova rammentare che il diritto alla prova è stato per la prima volta riconosciuto da Cass. civ., 1re, 5 avr. 2012, n° 11-14.177, che, oltre ad averne ravvi. . .