Cass. 27 gennaio 2017, n. 2168. De minimis curat praetor: l’interesse ad agire sussiste anche per le controversie di modesta entità

La previsione, nell'ambito delle controversie tra utente e gestore di un servizio, della tutelabilità delle pretese economiche di modesta entità sia attraverso l'azione di classe sia in forma individuale rende palese che l'assenza di limitazioni di valore economico della pretesa non può non operare anche in sede di esercizi di azione individuale sicché la relativa domanda non può essere dichiarata improponibile per difetto di interesse ad agire

Di Fabio Valerini -
Cass. 27 gennaio 2017, n. 2168 Con questa ordinanza la Corte di Cassazione si pronuncia su un tema che ha destato particolare interesse negli ultimi anni e cioè la tematica dell’interesse ad agire e la sua potenziale idoneità a selezionare le controversia meritevoli di essere promosse e quelle no. Ed infatti, recentemente la Corte di Cassazione aveva avuto modo di escludere, in materia esecutiva, l’interesse ad agire del creditore quando l’entità del credito azionato era <<modesta>>. Orbene, la Corte di Cassazione oggi, da un lato, sembra esprimere la volontà di prendere le distanze da quel principio (laddove scrive <<in disparte ogni valutazione sulla. . .