Non c’è pace per le società cessionarie di crediti ceduti in blocco.

Di Ilenia Febbi -
1.L’Ufficio dell’esecuzioni immobiliari del Tribunale di Firenze ha emesso in data 23 gennaio 2020 una circolare con cui richiede, nel caso in cui la società cessionaria del credito controverso si sia regolarmente costituita ex art. 111 c.p.c. all’interno della relativa procedura esecutiva immobiliare, il deposito del contratto di cessione o di una liberatoria rilasciata dall’Istituto di credito cedente, ai fini dell’individuazione del soggetto legittimato a ricevere le somme ottenute all’esito della procedura stessa, anche qualora la società abbia già debitamente prodotto in giudizio la Gazzetta Ufficiale nella quale è stata pubblicata la relativa operazione di cessione di c. . .