Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
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Il c.d. decreto semplificazioni e la figura del collegio consultivo tecnico: fugaci spunti critici
Di Francesco Campione -
Il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche nella l. 11 settembre 2020, n. 120 (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” – c.d. decreto semplificazioni), all’art. 6 prevede e disciplina le funzioni del “collegio consultivo tecnico” (di seguito, il Collegio); a questa figura, e in particolare ad alcune questioni poste dal predetto art. 6, vorremmo dedicare alcune brevi riflessioni.
Intanto, mette conto precisare che la norma de qua è inserita nel capo I (semplificazioni in materia di contratti pubblici) del titolo I (semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia) della legge citata.
Il comma 1 dell’articolo in esame stabilisce che “fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall’articolo 5[1] e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data” (corsivo nostro).
Il comma 2 poi precisa che il collegio consultivo tecnico “è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse” (corsivo nostro).
Dal congegno normativo appena descritto sembra potersi desumere che al Collegio sia essenzialmente attribuita la funzione di assistenza per la rapida soluzione di “controversie e dispute tecniche” derivanti dall’esecuzione del contratto. Questa considerazione deve però essere completata dal riferimento – contenuto al comma 1 – ai “compiti previsti dall’art. 5”.
Quest’ultimo articolo si occupa della sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica, prevedendo al comma 1 che “fino al 31 dicembre 2021, in deroga all’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni: a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19; c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti; d) gravi ragioni di pubblico interesse”. È rispetto alle ragioni de quibus che, in vario modo, viene – per così dire – tirato in ballo il Collegio.
Infatti, fermo restando che la sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento (come dispone il comma 2 in apertura):
– nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori (comma 2, ultimo periodo);
– nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l’esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell’opera a regola d’arte (comma 3, ove si aggiunge che la stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni);
– nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle modalità alternativamente indicato nel prosieguo della disposizione (comma 4); in parte qua, quel che preme ai nostri fini segnalare è che, come recita il comma 2, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4.
Ci sembra possibile rilevare, in linea di massima, che l’art. 5 del decreto semplificazioni attribuisca al Collegio anche compiti consultivi, ma in prevalenza la funzione precipua del medesimo pare essere quella di emettere “determinazioni” funzionali, per un verso, all’accertamento delle ragioni di sospensione dell’esecuzione del contratto e, per altro verso, alla prosecuzione dei lavori; probabilmente – a nostro avviso – per consegnare un quadro più lineare all’interprete il legislatore avrebbe potuto semplicemente prevedere che, nei casi indicati, il Collegio emetta dei pareri anziché determinazioni, lasciando queste ultime a svolgere la funzione descritta dal successivo art. 6.
Posto ciò, senza indugiare oltremodo sull’esame completo del citato art. 6 (che è composto da ben nove commi), l’oggetto specifico di queste brevi considerazioni è rappresentato dalle ipotesi in cui il Collegio espleta le “funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche” e, in particolare, dal passaggio del comma 3 che dispone che “le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse”.
Intanto, ad onta dell’espressione utilizzata dal legislatore, ci sembra che il Collegio sia chiamato a svolgere una funzione di risoluzione (e non già di mera assistenza per la stessa) delle controversie giuridiche o tecniche sorte nel corso dell’esecuzione del contratto. In tal senso riteniamo che depongano anche altri passaggi del comma 3, i quali, nel descrivere le “modalità” attraverso le quali il Collegio giunge alla determinazione, denotano un meccanismo improntato a una dinamica processuale, ancorché marcatamente flessibile, in cui non scema la rilevanza del contraddittorio[2].
Insomma, a nostro avviso, la figura disciplinata dal c.d. decreto semplificazioni all’art. 6 presenta forti somiglianze con quella dell’arbitro.
Al tempo stesso, peraltro, il richiamo alla soluzione di questioni tecniche avvicina l’istituto regolato dall’art. 6 del decreto semplificazioni al Dispute Board diffuso nei contratti internazionali d’appalto[3]; e questo accostamento, per recuperare nozioni affini al nostro sistema giuridico, rievoca senza dubbio anche la figura della c.d. perizia contrattuale (o arbitrale)[4].
Arbitrato e perizia contrattuale rappresentano due fenomeni che, in un modo o nell’altro, vengono costantemente messi a raffronto, più che altro per meglio definire la natura giuridica della seconda, nel contesto di una riflessione di più ampio respiro che comprende anche il c.d. arbitraggio (art. 1349 c.c.); pare peraltro evidente che, nel caso che ci occupa, non entra in gioco la funzione determinativa del contenuto contrattuale tipica dell’arbitratore, posto che, come visto, al Collegio è attribuita la funzione di risolvere le controversie e le dispute tecniche insorgenti nel corso dell’esecuzione del contratto[5].
Ad ogni modo, senza tornare analiticamente sui profili ricostruttivi dei fenomeni de quibus e sulle relazioni e differenze tra i medesimi intercorrenti, quanto alle determinazioni del Collegio di cui all’art. 6 del decreto semplificazioni le riflessioni che ci sentiamo di sviluppare sono le seguenti.
In altre occasioni, chi scrive, in sintonia con una parte della dottrina, ha avuto modo di sostenere l’idea – anche in virtù del rilievo che, a differenza che nella giurisdizione statale[6], nell’arbitrato l’oggetto della domanda e quindi della decisione può anche consistere in una mera questione o in un singolo elemento della fattispecie e non necessariamente nell’intera situazione sostanziale – secondo la quale la perizia contrattuale integra un fenomeno arbitrale: essa sfocia bensì in un accertamento vincolante per le parti, ma l’apprezzamento tecnico effettuato dal perito è richiesto per superare un contrasto avente ad oggetto solo la questione o l’elemento su cui egli è chiamato a fornire il suo responso (questione o elemento rilevanti nell’ambito della fattispecie di un diritto/rapporto che si assume come preesistente); nell’arbitrato vero e proprio l’accertamento ha ad oggetto il diritto o il rapporto giuridico controverso nel suo complesso, mentre nella perizia contrattuale esso ha ad oggetto elementi fattuali o questioni[7].
Questa impostazione, nell’ambito della disciplina dettata dal decreto semplificazioni, sembra essere confermata dall’art. 6, il quale, nel definire i compiti del Collegio, si esprime in termini di “risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche”, con ciò sembrando di voler attribuire al medesimo organismo funzioni diverse ma ontologicamente non dissimili.
Inoltre, a suo tempo, avevamo anche espresso l’idea secondo la quale la perizia contrattuale appare meglio configurabile come una peculiare forma di arbitrato irrituale (ad oggetto ristretto), con la conseguenza che, nel momento in cui è compromesso solo un “pezzo” della controversia, automaticamente la scelta delle parti è indirizzata verso la modalità irrituale[8].
La qual cosa, a nostro avviso, implica che la previsione dell’art. 808-ter c.p.c., secondo cui le parti devono indicare espressamente per iscritto di voler optare per una determinazione contrattuale, trova la sua ratio quando l’oggetto dell’accordo compromissorio è la controversia giuridica nel suo complesso; in tal caso le parti, derogando a quanto disposto dall’art. 824-bis c.p.c., devono espressamente indicare di non volere un lodo-sentenza, ma un lodo-contratto, nella prospettiva della decisione definitiva della lite.
Siffatta opzione espressa in favore del tipo irrituale, invece, non è necessaria allorché si dà luogo, non già ad un arbitrato irrituale in senso stretto, ma ad una perizia contrattuale.
In questo ordine d’idee, si potrebbe allora spiegare il senso di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 6 del decreto semplificazioni, laddove dispone che “le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse” (corsivo nostro): questa previsione confermerebbe che l’atto mediante il quale il Collegio risolve le controversie o le dispute tecniche è un lodo emesso all’esito di un arbitrato irrituale; tuttavia le parti potrebbero manifestare espressamente l’intenzione di far svolgere l’attività al Collegio secondo il modello dell’arbitrato rituale, aprendosi in tal caso la via all’applicazione del regime del relativo lodo, che se avente ad oggetto, non già la controversia giuridica nel suo complesso, ma soltanto una questione tecnica, ai sensi dell’art. 827, comma 3, c.p.c. non risulterebbe impugnabile in via autonoma ma solo unitamente all’eventuale lodo definitivo[9], limite invece non riscontrabile – almeno a nostro modo di vedere – nel regime del lodo irrituale[10].
Se quanto esposto ha fondamento, quanto previsto dal decreto semplificazioni a proposito della funzione e dell’attività del Collegio desta alcune perplessità.
Al netto di altre considerazioni, se si tratta di una peculiare forma di arbitrato, il primo spunto che la disciplina in questione stimola attiene alla possibile censura d’incostituzionalità per violazione del divieto di arbitrato obbligatorio.
Non può infatti dimenticarsi la costante giurisprudenza costituzionale, seguita dalla dottrina nettamente prevalente, secondo cui le garanzie costituzionali non impediscono di devolvere la risoluzione delle controversie ad arbitri, ma richiedono che la deroga alla giurisdizione statale si attui in virtù di una libera scelta delle parti, impedendo che essa sia imposta dalla legge o da altra volontà autoritativa; con l’ulteriore rilievo che tali garanzie valgono anche nel caso in cui il terzo privato sia chiamato a pronunciarsi solo un segmento della controversia[11].
La disciplina in esame, ancorché soltanto “fino al 31 dicembre 2021” e con precipuo riguardo ai “lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”, dispone, per un verso, l’obbligatorietà, presso ogni stazione appaltante, della costituzione del collegio consultivo tecnico per l’espletamento delle funzioni più volte richiamate; per altro verso, che le determinazioni del collegio hanno la natura del lodo arbitrale irrituale ex art. 808-ter c.p.c..
Né, in senso contrario – sempre che si voglia mantenere ferma l’idea dell’incostituzionalità di previsioni di arbitrati obbligatori –, varrebbe eventualmente argomentare facendo leva sull’assunto che l’arbitrato irrituale sfuggirebbe a tale logica, per così dire, restrittiva. Siamo dell’idea, infatti, che anche tale tipo arbitrale, al pari del modello rituale, integri una forma eteronoma e vincolante di soluzione delle controversie, il cui atto decisorio si differenzia dal lodo rituale solo in ragione della diversità di regime processuale e impugnatorio a cui è sottoposto, ma che comunque resta censurabile dinanzi al giudice dello Stato solo per vizi processuali e non per errores in iudicando[12].
Il problema dell’omissione, da parte dell’art. 6 del decreto semplificazioni, di ogni riferimento alla possibilità per le parti di portare la controversia in sede giurisdizionale potrebbe forse essere superato se si accedesse a una diversa interpretazione della disposizione secondo la quale “le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse”; si potrebbe infatti immaginare che, in realtà, quanto abbiamo adesso riportato in corsivo indichi la possibilità per le parti di manifestare per iscritto la volontà di non far acquisire alla determinazione del Collegio i crismi del lodo (irrituale), ma una diversa natura, e cioè quella di un atto non vincolante alla stregua di un dictum arbitrale e come tale non preclusivo, ai fini della soluzione della controversia, del ricorso alla via giurisdizionale.
Quest’ultima lettura, tuttavia, non ci convince appieno, in quanto tale “clausola” di salvezza sembra contemplare una volontà bilaterale delle parti; inoltre, il tenore complessivo dell’art. 6 in esame induce a ritenere che il legislatore abbia voluto predisporre un vero e proprio meccanismo eteronomo/arbitrale – ancorché, per così dire, speciale – di composizione delle liti.
Un ulteriore spunto critico che la disciplina in esame stimola si lega a quanto sopra riportato a proposito dei motivi di censura del lodo irrituale dinanzi al giudice dello Stato.
Se l’art. 6 del decreto semplificazioni regolamenta una peculiare forma di arbitrato (irrituale), non può prescindere dall’applicazione necessaria del principio del contraddittorio.
Mette conto ricordare, infatti, quanto disposto dall’art. 1 della legge delega n. 80/2005 (da cui poi è scaturito il d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, che ha introdotto nel codice di rito, tra gli altri, l’art. 808-ter), secondo cui «le norme in materia di arbitrato» avrebbero dovuto trovare «sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare». Tant’è che il comma 2 dell’art. 808-ter c.p.c., che enuclea i motivi d’impugnazione del lodo irrituale, stabilisce che tale dictum è annullabile, tra l’altro, se nel procedimento non è stato osservato il principio del contraddittorio.
Invece il comma 3 dell’art. 6 del decreto in esame si limita a prevedere che il Collegio, al fine dell’adozione delle proprie determinazioni, “può altresì convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni”: un po’ poco, soprattutto se si considera che il richiamo, operato dal medesimo comma, all’art. 808 ter c.p.c., implica – ad avviso di chi scrive – che la determinazione del collegio sia impugnabile per le ragioni contemplate da tale articolo (e la considerazione vale, a maggior ragione, per il caso in cui si aderisca all’idea che le parti possano, motivatamente e per iscritto, manifestare la volontà che la determinazione del Collegio acquisti la natura del lodo rituale).
Già solo per i rilievi testé articolati, e al netto, come detto, di altre considerazioni[13], l’impressione è che, in parte qua, il decreto semplificazioni, pur nel lodevole intento di incentivare il ricorso a strumenti deflattivi del contenzioso giudiziario in una materia con alto tasso di tecnicità, abbia fatto non poca confusione, lasciando più ombre che luci.
Probabilmente, la regolamentazione si sarebbe presentata sistematicamente più convincente, anche dando un senso più pregnante all’espressione “funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche…” (corsivo nostro), qualora la procedura dinanzi al Collegio fosse stata delineata alla stregua di una condizione di procedibilità della domanda giudiziale e alla determinazione del medesimo fosse stata attribuita una natura analoga a quella di una proposta conciliativa.
[2] In apertura il comma 3 dispone infatti che “Nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni”; mentre in chiusura stabilisce che “Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza”. Torneremo comunque più avanti sulla rilevanza, in subiecta materia, del principio del contraddittorio.
[3] In tema v. ad es. CALABRESI, Il Dispute Board nei contratti internazionali di appalto, in Dir. del comm. internaz: prat. internaz. e dir., 2009, 753 ss.
[4] Su cui v. il fondamentale lavoro monografico di BOVE, La perizia arbitrale, Torino, 2002.
[5] Per un approfondimento circa il dibattito in materia e per ulteriori riferimenti cfr., se vuoi, CAMPIONE, L’arbitrato rituale e irrituale; l’arbitraggio e la perizia contrattuale, in Aa.Vv., Trattato “Omnia” di diritto processuale civile, a cura di Dittrich, Torino, 2019, IV, 4985 ss., spec. 5010 ss.
[6] E salvo, in questo settore, i casi espressamente previsti dalle legge, come la querela di falso e la verificazione di scrittura privata.
[7] Cfr., se vuoi, CAMPIONE, op. cit., 5018 ss. In dottrina, riconducono la perizia contrattuale all’area dei fenomeni arbitrali, tra gli altri, BOVE, op. cit., passim; LUISO, L’oggetto del processo arbitrale, in Riv. arb. 1996, 669 ss.; MOTTO, La compromettibilità in arbitrato secondo l’ordinamento italiano, Milano, 2018, 221 ss.; CECCHELLA, L’arbitrato, Torino, 2005, 22 ss.
[8] Per l’approfondimento delle ragioni di tale opzione ricostruttiva, che comunque non negano in assoluto la possibilità che la perizia contrattuale si svolga anche in forme rituali, ci sia consentito rinviare, ancora una volta, a CAMPIONE, op. cit., 5025 ss.
[9] Secondo Luiso, L’oggetto, cit. 677-678, quando il lodo decide solo una delle questioni rilevanti per l’esistenza del diritto, l’impugnazione in via principale è per un verso superflua, poiché rimane la possibilità di far valere gli eventuali vizi del lodo in via incidentale; per altro verso dannosa, perché impegnerebbe la giurisdizione statale per una questione in tale sede, di per sé, non deducibile; ma v. in senso contrario Bove, La perizia, cit., 227 ss., secondo cui il responso del perito deve essere considerato alla stregua di un lodo definitivo, ancorché ad oggetto limitato, dunque è sicuramente impugnabile per nullità ai sensi degli artt. 827-830 c.p.c., pur dovendosi necessariamente adattare le regole di tale rimedio al particolare oggetto della perizia arbitrale.
Peraltro, le Sezioni Unite, con la sentenza del 18 novembre 2016, n. 23463 (in Giur. it. 2017, 157 ss., con nota di Godio, (In)competenza e (in)validità della clausola compromissoria: accertamento sempre incidenter tantum ad opera degli arbitri? Note (quasi) a margine di sez. un. 23463/2016; e in Riv. arb. 2017, 89 ss., con nota di Canale, La decisione degli arbitri sulla potestas iudicandi e la distinzione tra lodo non definitivo su questioni e lodo parziale secondo le Sezioni Unite), hanno affermato che, ai sensi dell’art. 827, comma 3, c.p.c., è immediatamente impugnabile, in quanto parzialmente decisorio del merito della controversia, il lodo recante una condanna generica o che decida una o alcune domande proposte senza definire l’intero giudizio, ma non anche quello che decida questioni pregiudiziali o preliminari.
[10] In tema da ultimo v. amplius, se vuoi, CAMPIONE, Il lodo arbitrale irrituale e la sua impugnazione, Pisa, 2020, 365 ss., spec. 370 ss., ove osserviamo, tra l’altro, che a nostro avviso la perizia contrattuale – beninteso: in mancanza di specifiche previsioni normative – è impugnabile ai sensi dell’art. 808-ter, comma 2, c.p.c., nei limiti della compatibilità con la peculiare conformazione dell’oggetto dell’accertamento arbitrale.
[11] Sul punto, per ogni più ampio approfondimento e per ulteriori riferimenti, v. di recente MOTTO, La risoluzione del contrasto sul valore di liquidazione delle partecipazioni del socio receduto: (presunto) arbitraggio obbligatorio dell’esperto e dubbi di legittimità costituzionale, in Riv. arb. 2019, 483 ss. e note 62-63.
[12] In tema, amplius, v. ancora, se vuoi, CAMPIONE, op. ult. cit., passim.
[13] Qualche perplessità, ad esempio, è suscitata anche dalla previsione secondo la quale, nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente, questo è designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, e dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.
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