Brevi osservazioni in tema di remissione del debito e di effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese in pendenza di giudizio

L'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto dovute agli ex soci di una società di capitali, estintasi nel corso della causa, le somme inizialmente pretese dalla medesima).

Di Enrico Damiani -
  1. L’efficacia estintiva della cancellazione della società di capitali dal Registro delle Imprese e la prosecuzione delle azioni nei confronti dei soci quali “successori” Il rapporto tra processo e cancellazione della società dal registro delle imprese, dopo che l’articolo 4 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1 gennaio 2004, ha operato un profondo riordino della disciplina delle società di capitali, rappresenta un tema che ha catturato molto l’attenzione di dottrina e giurisprudenza. Dall’entrata in vigore di tale riforma la cancellazione della società al registro delle imprese ha assunto una efficacia costitutiva e determina conseguentemente l’estinzione. . .