Linvalidità degli Accordi del 1992 sullindennità di cessazione rapporto di agenzia
Paolo SORDI
Una sentenza del Tribunale di Treviso (in corso di pubblicazione
su Giust. Civ., I, 2001) interviene su una questione
che, nonostante le sue origini risalgano ormai a quasi dieci anni fa e pur avendo
dato luogo a numerose (e contrastanti) pronunce della giurisprudenza di merito,
non ha ancora fatto registrare un arresto in qualche maniera risolutivo da parte
dei giudici di legittimità.
Comè noto, con i c.d. Accordi ponte del 1992, le parti sociali,
a seguito della modifica dellart. 1751 c.c. operata dal d. lgs. 10 settembre
1991, n. 303 (emanato in attuazione della direttiva CEE n. 86/653 del 18 dicembre
1986), hanno fatto decadere formalmente la parte della disciplina pattizia in
tema di contratto di agenzia che, nel rispettivo settore, regolava indennità
di scioglimento del contratto e indennità suppletiva di clientela; quei
due emolumenti sono stati sostituiti da unindennità calcolata in
maniera identica al previgente regime dellindennità di scioglimento
del contratto con la previsione, solo per i casi in cui il contatto non sia
risolto per un fatto imputabile allagente, di un ulteriore incremento
calcolato secondo le stesse modalità ed aliquote che caratterizzavano
la vecchia indennità suppletiva di clientela [ 1 ].
In conclusione, le parti collettive hanno riproposto lo stesso regime vigente
prima della citata modifica dellart. 1751 ed il problema consiste proprio
nella compatibilità di quel regime con il nuovo testo della norma codicistica.
Questa stabilisce che lindennità in questione spetta se sussistono
le seguenti condizioni [ 2 ] : a) lagente
abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato
gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali
vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; b) il pagamento di tale indennità
sia equo, tenuto contro di tutte le circostanze del caso, in particolare delle
provvigioni che lagente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
Circa lentità dellindennità, la norma si limita a
stabilirne il limite massimo in misura pari alla media annuale delle provvigioni
riscosse dallagente nellultimo quinquennio (o nel periodo di durata
del rapporto, se infraquinquennale).
La diversità della disciplina pattizia del 1992 rispetto a quella contenuta
nella norma codicistica non potrebbe essere maggiore: a fronte di una normativa
che pretende la ricorrenza di circostanze che attestino un particolare successo
dellattività espletata dallagente nel corso del rapporto
e che però, nel momento in cui quelle circostanze siano sussistenti,
legittima lattribuzione di un emolumento che può raggiungere livelli
molto elevati (unannualità di provvigioni), le parti sociali hanno
riproposto una disciplina che finisce per riconoscere, in occasione della risoluzione
del contratto, un emolumento a qualsiasi agente, quale che siano stati i risultati
dallo stesso raggiunti nel corso del rapporto, e contempla, poi, modalità
di calcolo che, di fatto, nella stragrande maggioranza dei casi fanno sì
che lentità dellemolumento resti molto al di sotto del limite
stabilito dallart. 1751.
Ora, sul piano giuridico, il problema è dato dal fatto che quellarticolo
stabilisce che la disciplina in esso contenuta è inderogabile a
svantaggio dellagente. E inevitabile dunque verificare se
il contenuto degli Accordi del 1992 sia o meno sfavorevole per gli agenti rispetto
alla normativa legislativa ed al riguardo questione cruciale è quella
di stabilire preliminarmente se un simile controllo debba essere operato confrontando
il contenuto delle due discipline ovvero valutando, caso per caso, quali sia
leffetto per lagente derivante dallapplicazione di ciascuna
di esse nel caso di cui, volta per volta, si tratta.
Anche se nella giurisprudenza di merito sembra prevalente la seconda delle due
impostazioni ora indicate (avendo i giudici confrontato i risultati che lapplicazione
delle due discipline era suscettibile di produrre nella singola fattispecie
oggetto della controversia) [ 3 ], recentemente
la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che la valutazione se
la regolamentazione pattizia sia o non pregiudizievole per lagente rispetto
a quella legale - con la conseguenza, nella prima ipotesi, della nullità
delle clausole relative - deve essere operata ex ante,
non potendosi né sul piano obiettivo né su quello dellaffidamento
delle parti, specie in un rapporto di durata, giudicare della validità
delle clausole del negozio costitutivo che tale rapporto sono destinate a regolare
nel suo ulteriore svolgimento (e che costituiscono dunque un prius
logico-giuridico), alla luce del risultato economico (il quale rappresenta una
conseguenza del rapporto) che al momento della sua cessazione le parti concretamente
conseguirebbero a seconda che si applichi il regime convenzionale o quello legale
[ 4 ]. Appare così autorevolmente
convalidata lopinione [ 5 ] secondo
la quale il raffronto tra art. 1751 c.c. e Accordi del 1992 deve essere condotto
tenendo presente esclusivamente il contenuto delle due discipline, omettendo
di prendere in considerazione elementi del tutto estranei a quel contenuto quali,
appunto, gli specifici effetti che lapplicazione delle due discipline
possono produrre nelle diverse e più varie fattispecie.
Il Tribunale di Treviso segnala giustamente come la prevalenza, presso la giurisprudenza
di merito, della tesi della necessità della valutazione in concreto sia
la spia della estrema difficoltà (se non, come si vedrà, dellimpossibilità)
di operare un confronto tra due discipline che appaiono radicalmente diverse
non solo e non tanto per le possibili conseguenze sul piano economico, quanto
soprattutto sul piano della loro ratio. Come
si è già avuto modo di rilevare [ 6 ],
ci si trova in presenza di due logiche diverse ed antitetiche, la previsione
codicistica rispondendo a quella del molto a qualcuno, quella pattizia
al principio del poco a tutti. In realtà trattasi di due
istituti diversi: quelle contemplate dagli accordi del 1992 non sono condizioni
di maggior favore rispetto allart. 1751 bensì, puramente e semplicemente,
condizioni di un altro tipo di emolumento collegato non più ai meriti
dellagente, ma (sia detto con una certa approssimazione) alla durata del
rapporto.
E questa la prospettiva condivisa dal Tribunale di Treviso che ha rilevato
come, in definitiva, lunico punto che accomuna i due istituti sia il fatto
che entrambi presuppongono la estinzione del rapporto di agenzia, ma, oltre
questo, davvero nullaltro. Ed allora linevitabile conclusione è
quella del contrasto degli Accordi del 1992 con lart. 1751 il quale, nel
momento stesso in cui, autorizzando lautonomia collettiva ad introdurre
deroghe a quanto da esso disposto, impone alla stessa di disporre in senso migliorativo
per gli agenti, implicitamente obbliga le parti sociali (anche ed innanzitutto)
a congegnare le clausole pattizie in maniera tale da consentire un confronto
con la disciplina di rango legislativo che esse intendono appunto derogare [
7 ].
Peraltro la legittimità delle pattuizioni collettive è affermata
da parte della dottrina [ 8 ] e dalla prevalente
giurisprudenza di merito [ 9 ]. Si deve comunque
riconoscere che la necessità affermata dalla Suprema Corte nella
sentenza citata in precedenza di procedere al raffronto in astratto delle
due discipline rappresenta un argomento che potrebbe giocare a favore della
tesi dellillegittimità delle clausole pattizie proprio perché,
come si è detto, appare davvero arduo stabilire in astratto se esse siano
o meno più favorevoli per gli agenti rispetto alla disciplina di rango
legislativo.
Contrariamente a quanto è stato sostenuto da alcuni, non sembra invece
che, ai fini della disputa in questione, possa aver rilievo la modifica dellart.
1751 operata dal d. lgs. n. 65 del 1999 il quale, come già ricordato
[10], correggendo un palese errore del legislatore
del 1991, ha modificato la norma codicistica che nel testo attualmente vigente
prevede che lindennità di cessazione del rapporto spetta solamente
se le due condizioni da esso contemplate (sviluppo degli affari o della clientela
ed equità del pagamento) ricorrano congiuntamente e non più, come
in precedenza, alternativamente.
In particolare, è stato sostenuto che una simile modifica confermerebbe
lillegittimità degli accordi ponte perché essi fonderebbero
la loro esistenza sulla possibilità di determinare lindennità
in base al criterio dellequità il che non sarebbe più possibile
ora che quel criterio non può da solo attribuite il diritto allindennità,
dovendo necessariamente ricorrere anche laltro requisito dellapporto
di clientela [11]. Ora, se la premessa è
corretta (attualmente per riconoscere il diritto dellagente indennità
non è più sufficiente la sola constatazione dellequità
della sua corresponsione), mal si comprende la conclusione che se ne vuol far
discendere, posto che una disciplina pattizia che prevedesse la corresponsione
di quellemolumento sulla base della ricorrenza del solo requisito dellequità
non perciò sarebbe necessariamente più svantaggiosa per lagente.
Perplessità suscita anche lopinione opposta secondo la quale il
fatto che il legislatore del 1999 si sia limitato a correggere lart. 1751
nella parte in cui prevedeva come alternative invece che cumulative le due condizioni
in questione e non anche nella parte in cui, contrariamente a quanto espressamente
fa la direttiva comunitaria, non stabilisce che lindennità sia
dovuta nella misura in cui lagente abbia apportato clientela
e il suo pagamento sia equo, costituirebbe un argomento forte a favore della
tesi della validità degli accordi del 1992 perché esprimerebbe
lintenzione del legislatore di non fissare alcun criterio di calcolo al
fine di non pregiudicare la libertà delle parti di accordarsi sui criteri
di calcolo che ritengano maggiormente opportuni [12]
. In realtà sembra davvero arduo collegare allinerzia del legislatore
la volontà dello stesso di promuovere la contrattazione collettiva in
materia. La tesi postula un silenzio significativo in assenza di
qualsiasi dato testuale che possa giustificare un simile assunto. Anche perché,
seppure il testo dellart. 1751 non contempla espressamente un collegamento
tra lammontare dellindennità ed i requisiti in presenza dei
quali scatta lobbligo di corrisponderla, sembra inevitabile concludere
nel senso che quei requisiti costituiscono anche i principali parametri da utilizzare
nella quantificazione dellemolumento.
La verità, allora, è che la novella del 1999 non pare apportare
significativi elementi di novità nella discussione sulla validità
degli accordi del 1992 il cui punto essenziale è rappresentato dalla
stessa possibilità di ricondurre lemolumento, così come
emerge dalla disciplina pattizia, allistituto contemplato dallart.
1751.
Se si segue la tesi qui propugnata dellillegittimità degli accordi
ponte sorge poi il problema di individuare con sufficiente precisione i criteri
per procedere alla quantificazione dellindennità. Invero, come
si è già avvertito, lart. 1751 si limita ad indicare un
limite massimo (3° comma: limporto dellindennità
non può superare una cifra equivalente ad unindennità annua
calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dallagente
negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale ameno di cinque anni,
sulla media del periodo in questione).
Premesso che per indennità annua non può che intendersi
una annualità di provvigioni, la giurisprudenza ha esattamente
posto in evidenza che i parametri principali sono costituiti dai requisiti previsti
dal 1° comma della norma come condizioni costitutive del diritto indennità:
proprio perché ispirati al concreto valore dellattività
svolta dallagente, essi valgono anche a commisurare il valore dellindennità
che gli deve essere riconosciuta [13].
E interessante segnalare come dalla pur scarsa giurisprudenza in materia
sembri emergere con sufficiente nettezza la tendenza ad assumere, quale punto
di partenza delloperazione di quantificazione, il tetto massimo previsto
dal citato 3° comma [14]. Una simile
opzione appare condivisibile sia perché lo spirito meritocratico della
disposizione (che pretende, per il riconoscimento dellindennità,
che lattività svolta dallagente si sia rivelata particolarmente
valida) richiede che, in presenza delle non facili condizioni richieste dalla
norma, lemolumento debba assumere una qualche consistenza, sia perché
il fatto che la norma preveda solamente il limite massimo dovrebbe indurre a
ritenere che, anche secondo il legislatore, lentità dellindennità
dovrebbe avere quale suo punto di riferimento la media annuale delle provvigioni.
Posta quella base di partenza, sono stati indicati come elementi che potrebbero
indurre ad un abbattimento percentuale: la intrinseca popolarità del
marchio dei prodotti oggetto dellattività dellagente [15],
lentità degli investimenti pubblicitari operati dallazienda
[16], il trend
discendente fatto registrare dallagente nellultimo periodo del rapporto
[17].
In un caso [18] è stata considerata
quale circostanza idonea a concorrere alla riduzione del tetto massimo anche
la durata del rapporto che nella fattispecie era stata lunga (25 anni), ma inferiore
a tutta la presumibile e normale vita lavorativa dellagente. Ora, se è
condivisibile lassunto della rilevanza, ai fini della quantificazione
dellindennità, della durata del rapporto, non sembra corretto sostenere
addirittura che una durata molto consistente, ma inferiore a quella corrispondente
alla presumibile durata della vita lavorativa dellagente, costituisca
un motivo per giustificare un abbattimento dellindennità; così
opinando, infatti, si finirebbe per non riconoscere mai lindennità
nella misura massima perché lesperienza dei rapporti commerciali
dimostra come rapporti della durata di 40 anni (come ipotizzato nella pronuncia
citata per ultima) sono estremamente rari. Una durata venticinquennale, al contrario,
potrebbe ben essere considerata indice di unelevata efficienza dellagente
che per un così lungo periodo ha corrisposto alle esigenze della casa
mandante. Un rilievo in senso riduttivo dellentità dellemolumento
può invece essere attribuito a durate molto più modeste (di pochi
anni) e, anzi, non si può escludere che in alcuni casi limite (durata
di pochi mesi) lesiguità della permanenza del rapporto possa giustificare
addirittura la negazione della concessione dellindennità pur in
presenza di un consistente sviluppo di affari verificatosi nello stesso lasso
di tempo proprio perché in simili fattispecie lerogazione non risponderebbe
allulteriore requisito dellequità (ormai, come si è
visto, concorrente con quello dellincremento della clientela).
In un caso [19] la quantificazione è
stata ancorata alla perdita subita dallagente (consistente nella differenza
tra il reddito conseguito dallagente nellultimo periodo di durata
del rapporto di agenzia e quello conseguito nel periodo immediatamente successivo).
Un altro parametro sicuramente utilizzabile perché anchesso trova
un riscontro nella disciplina codicistica è costituito dal fatturato
che la ditta mandante continui a realizzare nella zona dellagente dopo
la cessazione del rapporto [20].
Infine, poiché lindennità è dovuta pure nel caso
di inadempimento dellagente non così grave da impedire la prosecuzione
anche provvisoria del rapporto, sono rilevanti anche i motivi del
recesso della preponente perché, in caso di risoluzione per inadempimento
dellagente, è giustificato un abbattimento dellimporto che
invece sarebbe stato equo ove il recesso fosse stato sganciato da un comportamento
colpevole dellagente.
[ 1 ] V. gli accordi
del 30 novembre 1992 per il settore industria, del 27 novembre 1992 per il settore
commercio, del 5 novembre 1992 per il settore della piccola e media industria,
del 19 novembre 1992 per il settore artigianato
[ 2 ] A seguito del d. lgs. 15 febbraio 1999,
n. 65, le due condizioni, originariamente contemplate come alternative, debbono
ora ricorrere entrambe affinché lagente possa rivendicare lindennità
di cessazione del rapporto e ciò in perfetta aderenza al disposto della
citata direttiva CEE del 1986.
[ 3 ] Trib. Treviso, 12 ottobre 1999, in
Rass. giur. lav. Veneto, 2000, n. 1, 136;
Trib. Milano, 19 luglio 1999, in Orient. giur.
lav., 1999, 921; Pret. Treviso, 10 novembre 1997, in Rass.
giur. lav. Veneto, 1998, n. 2, 88; Pret. Milano, 24 luglio 1997, in Giur.
mer., 1999, I, 996; Pret. Forlì, sez. dist. Cesena, 21 febbraio
1997, Bilancioni c. L.B.C. s.r.l., inedita; Pret. Treviso, 30 ottobre 1996,
in Rass. giur. lav. Veneto, 1997, n.1, 136;
Pret. Milano, 17 dicembre 1996, in Mass. giur.
lav., 1997, 717. Contra, nel senso
della necessità della comparazione in astratto: Pret. Trento 7 maggio
1999, in Rass. giur. lav. Veneto, 1999,
n. 2, 68; Trib. Viterbo, 24 novembre 1997, in Orient.
giur. lav., 1997, 994.
[ 4 ] Cass., 30 agosto 2000, n. 11402, in
Mass. giur. lav., 2001, 538.
[ 5 ] V. MISCIONE, Indennità
di cessazione del rapporto di agenzia dopo la normativa comunitaria,
in Lav. nella giur., 1998, 1016 e, se vuoi,
SORDI, I diritti dellagente di commercio
connessi con la cessazione del rapporto tra normativa comunitaria, legislazione
nazionale e contrattazione collettiva, in Giur.
lav. Lazio, 1994, 249.
[ 6 ] SORDI,
op. cit., 249.
[ 7 ] La tesi dellillegittimità
degli accordi ponte è sostenuta anche da BALDI, Il
contratto di agenzia, Milano, 2001, 266; SARACINI-TOFFOLETTO, Il
contratto di agenzia, Milano, 1996, 502; VENEZIA, La
risoluzione e il recesso nel contratto di agenzia, in DE NOVA (a cura
di), Recesso e risoluzione dei contratti,
Milano, 1994, 724. In giurisprudenza hanno dichiarato lillegittimità
degli accordi del 1992 sulla base della constatata impossibilità di procedere
ad una comparazione con listituto disciplinato dallart. 1751: Trib.
Vicenza, 10 gennaio 2001, Pasqualotto c. Mangani s.r.l., inedita (che parla
di istituti differenti accomunati solo dal fatto di presupporre entrambi
la cessazione del rapporto); Pret. Roma, 6 dicembre 1997, in Nuovo
dir., 1998, 307 (secondo cui le due discipline si muovono su piani
diversi, la prima essendo improntata ad un criterio meritocratico, la seconda
tendendo a realizzare uneguaglianza tra tutti gli agenti il cui rapporto
sia cessato non per causa ad essi imputabile e quindi tendendo ad un livellamento
verso il basso che è poi lesatto contrario del criterio meritocratico);
Pret. Milano, 17 dicembre 1996, cit. (che parla di radicale diversità
di struttura e di ratio che stanno alla
base delle due diverse normative).
[ 8 ] BORTOLOTTI, Indennità
di scioglimento del rapporto di agenzia ed il problema della validità
dei c.d. accordi ponte, in Mass.
giur. lav., 1997, 725; ZAVALLONI, Articolo
1751 c.c. e accordi ponte: verso un revival della teoria del cumulo?,
in Lav. nella giur., 1997, 107; ROSSI, Contratto
di agenzia: lattuazione del nuovo art. 1751 c.c., in Mass.
giur. lav., 1995, 107; FOSSATI, Interpretazione
del nuovo testo dellart. 1751 c.c. e sua compatibilità con la disciplina
collettiva, in Orient. giur. lav.,
1995, 199.
[ 9 ] Così Pret. Trento, 7 maggio
1999, in Rass. giur. lav. Veneto, 1999,
n. 2, 68; Trib. Milano, 10 ottobre 1998, in Giur.
merito, 1999, 996; Trib. Torino, 19 dicembre 1997, in Giur.
piem., 1997, 477; Trib. Viterbo, 24 novembre 1997, cit.; Pret. Milano
24 luglio 1997, cit.; Pret. Milano, 7 gennaio 1997, in Mass.
giur. lav., 1997, 717; Pret. Piacenza, 7 gennaio 1997, in Lav.
nella giur., 1997, 383; Pret. Treviso, 30 ottobre 1996, cit.; Pret. Torino,
19 marzo 1996, in Mass. giur. lav., 1997,
717; Pret. Lecco, 29 febbraio 1996, in Lav. nella
giur., 1996, 671; Pret. Reggio Emilia, 5 gennaio 1996, in Orient.
giur. lav., 1996, 215; Pret. Milano 12 gennaio 1995, in Riv.
crit. dir. lav., 1995, 701; Pret. Viterbo, 1° dicembre 1994, in Mass.
giur. lav., 1995, 107
[10] V. nota 2.
[11] TOFFOLETTO, Agenti
di commercio garantiti. Il provvedimento cambia orientamento indennità
di scioglimento del rapporto, in Il Sole-24
Ore del 6.2.99.
[12] BORTOLOTTI, Le
nuove norme sul rapporto di agenzia. Brevi note sul d. lgs. 15 febbraio
1999, n. 65, in Mass. giur. lav., 1999, 822.
[13] Trib. Vicenza, 10 gennaio 2001, cit.
[14] Si vedano, al riguardo, Trib. Milano
19 luglio 1999, cit., che ha riconosciuto lemolumento nella misura massima
senza fornire motivazione; Pret. Treviso, 10 novembre 1997, cit.;
Pret. Forlì, sez. dist. Cesena, 21 febbraio 1997, cit.,che
ha ritenuto applicabile il parametro massimo indicato dalla norma per
la mancanza assoluta di elementi che possano in qualche modo segnare negativamente
i predetti rapporti e lattività degli agenti; Pret. Milano
17 dicembre 1996, cit.
[15] Pret. Treviso, 10 novembre 1997, cit.;
Pret. Milano, 17 dicembre 1996, cit.
[16] Pret. Milano, 17 dicembre 1996, cit.
[17] Pret. Milano, 17 dicembre 1996, cit.
[18] Pret. Treviso, 10 novembre 1997, cit.
[19] Trib. Vicenza, 10 gennaio 2001, cit.
[20] Trib. Vicenza, 10 gennaio 2001, cit;
Pret. Treviso, 10 novembre 1997, cit.