L’invalidità degli Accordi del 1992 sull’indennità di cessazione rapporto di agenzia

Paolo  SORDI

Una sentenza del Tribunale di Treviso (in corso di pubblicazione su Giust. Civ., I, 2001) interviene su una questione che, nonostante le sue origini risalgano ormai a quasi dieci anni fa e pur avendo dato luogo a numerose (e contrastanti) pronunce della giurisprudenza di merito, non ha ancora fatto registrare un arresto in qualche maniera risolutivo da parte dei giudici di legittimità.

Com’è noto, con i c.d. Accordi ponte del 1992, le parti sociali, a seguito della modifica dell’art. 1751 c.c. operata dal d. lgs. 10 settembre 1991, n. 303 (emanato in attuazione della direttiva CEE n. 86/653 del 18 dicembre 1986), hanno fatto decadere formalmente la parte della disciplina pattizia in tema di contratto di agenzia che, nel rispettivo settore, regolava indennità di scioglimento del contratto e indennità suppletiva di clientela; quei due emolumenti sono stati sostituiti da un’indennità calcolata in maniera identica al previgente regime dell’indennità di scioglimento del contratto con la previsione, solo per i casi in cui il contatto non sia risolto per un fatto imputabile all’agente, di un ulteriore incremento calcolato secondo le stesse modalità ed aliquote che caratterizzavano la vecchia indennità suppletiva di clientela [ 1 ].

In conclusione, le parti collettive hanno riproposto lo stesso regime vigente prima della citata modifica dell’art. 1751 ed il problema consiste proprio nella compatibilità di quel regime con il nuovo testo della norma codicistica. Questa stabilisce che l’indennità in questione spetta se sussistono le seguenti condizioni [ 2 ] : a) l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; b) il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto contro di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Circa l’entità dell’indennità, la norma si limita a stabilirne il limite massimo in misura pari alla media annuale delle provvigioni riscosse dall’agente nell’ultimo quinquennio (o nel periodo di durata del rapporto, se infraquinquennale).

La diversità della disciplina pattizia del 1992 rispetto a quella contenuta nella norma codicistica non potrebbe essere maggiore: a fronte di una normativa che pretende la ricorrenza di circostanze che attestino un particolare successo dell’attività espletata dall’agente nel corso del rapporto e che però, nel momento in cui quelle circostanze siano sussistenti, legittima l’attribuzione di un emolumento che può raggiungere livelli molto elevati (un’annualità di provvigioni), le parti sociali hanno riproposto una disciplina che finisce per riconoscere, in occasione della risoluzione del contratto, un emolumento a qualsiasi agente, quale che siano stati i risultati dallo stesso raggiunti nel corso del rapporto, e contempla, poi, modalità di calcolo che, di fatto, nella stragrande maggioranza dei casi fanno sì che l’entità dell’emolumento resti molto al di sotto del limite stabilito dall’art. 1751.

Ora, sul piano giuridico, il problema è dato dal fatto che quell’articolo stabilisce che la disciplina in esso contenuta è “inderogabile a svantaggio dell’agente”. E’ inevitabile dunque verificare se il contenuto degli Accordi del 1992 sia o meno sfavorevole per gli agenti rispetto alla normativa legislativa ed al riguardo questione cruciale è quella di stabilire preliminarmente se un simile controllo debba essere operato confrontando il contenuto delle due discipline ovvero valutando, caso per caso, quali sia l’effetto per l’agente derivante dall’applicazione di ciascuna di esse nel caso di cui, volta per volta, si tratta.

Anche se nella giurisprudenza di merito sembra prevalente la seconda delle due impostazioni ora indicate (avendo i giudici confrontato i risultati che l’applicazione delle due discipline era suscettibile di produrre nella singola fattispecie oggetto della controversia) [ 3 ], recentemente la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che “la valutazione se la regolamentazione pattizia sia o non pregiudizievole per l’agente rispetto a quella legale - con la conseguenza, nella prima ipotesi, della nullità delle clausole relative - deve essere operata ex ante, non potendosi né sul piano obiettivo né su quello dell’affidamento delle parti, specie in un rapporto di durata, giudicare della validità delle clausole del negozio costitutivo che tale rapporto sono destinate a regolare nel suo ulteriore svolgimento (e che costituiscono dunque un prius logico-giuridico), alla luce del risultato economico (il quale rappresenta una conseguenza del rapporto) che al momento della sua cessazione le parti concretamente conseguirebbero a seconda che si applichi il regime convenzionale o quello legale” [ 4 ]. Appare così autorevolmente convalidata l’opinione [ 5 ] secondo la quale il raffronto tra art. 1751 c.c. e Accordi del 1992 deve essere condotto tenendo presente esclusivamente il contenuto delle due discipline, omettendo di prendere in considerazione elementi del tutto estranei a quel contenuto quali, appunto, gli specifici effetti che l’applicazione delle due discipline possono produrre nelle diverse e più varie fattispecie.

Il Tribunale di Treviso segnala giustamente come la prevalenza, presso la giurisprudenza di merito, della tesi della necessità della valutazione in concreto sia la spia della estrema difficoltà (se non, come si vedrà, dell’impossibilità) di operare un confronto tra due discipline che appaiono radicalmente diverse non solo e non tanto per le possibili conseguenze sul piano economico, quanto soprattutto sul piano della loro ratio. Come si è già avuto modo di rilevare [ 6 ], ci si trova in presenza di due logiche diverse ed antitetiche, la previsione codicistica rispondendo a quella del “molto a qualcuno”, quella pattizia al principio del “poco a tutti”. In realtà trattasi di due istituti diversi: quelle contemplate dagli accordi del 1992 non sono condizioni di maggior favore rispetto all’art. 1751 bensì, puramente e semplicemente, condizioni di un altro tipo di emolumento collegato non più ai meriti dell’agente, ma (sia detto con una certa approssimazione) alla durata del rapporto.

E’ questa la prospettiva condivisa dal Tribunale di Treviso che ha rilevato come, in definitiva, l’unico punto che accomuna i due istituti sia il fatto che entrambi presuppongono la estinzione del rapporto di agenzia, ma, oltre questo, davvero null’altro. Ed allora l’inevitabile conclusione è quella del contrasto degli Accordi del 1992 con l’art. 1751 il quale, nel momento stesso in cui, autorizzando l’autonomia collettiva ad introdurre deroghe a quanto da esso disposto, impone alla stessa di disporre in senso migliorativo per gli agenti, implicitamente obbliga le parti sociali (anche ed innanzitutto) a congegnare le clausole pattizie in maniera tale da consentire un confronto con la disciplina di rango legislativo che esse intendono appunto derogare [ 7 ].

Peraltro la legittimità delle pattuizioni collettive è affermata da parte della dottrina [ 8 ] e dalla prevalente giurisprudenza di merito [ 9 ]. Si deve comunque riconoscere che la necessità – affermata dalla Suprema Corte nella sentenza citata in precedenza – di procedere al raffronto in astratto delle due discipline rappresenta un argomento che potrebbe giocare a favore della tesi dell’illegittimità delle clausole pattizie proprio perché, come si è detto, appare davvero arduo stabilire in astratto se esse siano o meno più favorevoli per gli agenti rispetto alla disciplina di rango legislativo.

Contrariamente a quanto è stato sostenuto da alcuni, non sembra invece che, ai fini della disputa in questione, possa aver rilievo la modifica dell’art. 1751 operata dal d. lgs. n. 65 del 1999 il quale, come già ricordato [10], correggendo un palese errore del legislatore del 1991, ha modificato la norma codicistica che nel testo attualmente vigente prevede che l’indennità di cessazione del rapporto spetta solamente se le due condizioni da esso contemplate (sviluppo degli affari o della clientela ed equità del pagamento) ricorrano congiuntamente e non più, come in precedenza, alternativamente.

In particolare, è stato sostenuto che una simile modifica confermerebbe l’illegittimità degli accordi ponte perché essi fonderebbero la loro esistenza sulla possibilità di determinare l’indennità in base al criterio dell’equità il che non sarebbe più possibile ora che quel criterio non può da solo attribuite il diritto all’indennità, dovendo necessariamente ricorrere anche l’altro requisito dell’apporto di clientela [11]. Ora, se la premessa è corretta (attualmente per riconoscere il diritto dell’agente indennità non è più sufficiente la sola constatazione dell’equità della sua corresponsione), mal si comprende la conclusione che se ne vuol far discendere, posto che una disciplina pattizia che prevedesse la corresponsione di quell’emolumento sulla base della ricorrenza del solo requisito dell’equità non perciò sarebbe necessariamente più svantaggiosa per l’agente.

Perplessità suscita anche l’opinione opposta secondo la quale il fatto che il legislatore del 1999 si sia limitato a correggere l’art. 1751 nella parte in cui prevedeva come alternative invece che cumulative le due condizioni in questione e non anche nella parte in cui, contrariamente a quanto espressamente fa la direttiva comunitaria, non stabilisce che l’indennità sia dovuta “nella misura in cui” l’agente abbia apportato clientela e il suo pagamento sia equo, costituirebbe un argomento forte a favore della tesi della validità degli accordi del 1992 perché esprimerebbe l’intenzione del legislatore di non fissare alcun criterio di calcolo al fine di non pregiudicare la libertà delle parti di accordarsi sui criteri di calcolo che ritengano maggiormente opportuni [12] . In realtà sembra davvero arduo collegare all’inerzia del legislatore la volontà dello stesso di promuovere la contrattazione collettiva in materia. La tesi postula un “silenzio significativo” in assenza di qualsiasi dato testuale che possa giustificare un simile assunto. Anche perché, seppure il testo dell’art. 1751 non contempla espressamente un collegamento tra l’ammontare dell’indennità ed i requisiti in presenza dei quali scatta l’obbligo di corrisponderla, sembra inevitabile concludere nel senso che quei requisiti costituiscono anche i principali parametri da utilizzare nella quantificazione dell’emolumento.

La verità, allora, è che la novella del 1999 non pare apportare significativi elementi di novità nella discussione sulla validità degli accordi del 1992 il cui punto essenziale è rappresentato dalla stessa possibilità di ricondurre l’emolumento, così come emerge dalla disciplina pattizia, all’istituto contemplato dall’art. 1751.

Se si segue la tesi qui propugnata dell’illegittimità degli accordi ponte sorge poi il problema di individuare con sufficiente precisione i criteri per procedere alla quantificazione dell’indennità. Invero, come si è già avvertito, l’art. 1751 si limita ad indicare un limite massimo (3° comma: “l’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale  ameno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”).

Premesso che per “indennità annua” non può che intendersi “una annualità” di provvigioni, la giurisprudenza ha esattamente posto in evidenza che i parametri principali sono costituiti dai requisiti previsti dal 1° comma della norma come condizioni costitutive del diritto indennità: proprio perché ispirati al concreto valore dell’attività svolta dall’agente, essi valgono anche a commisurare il valore dell’indennità che gli deve essere riconosciuta [13].

E’ interessante segnalare come dalla pur scarsa giurisprudenza in materia sembri emergere con sufficiente nettezza la tendenza ad assumere, quale punto di partenza dell’operazione di quantificazione, il tetto massimo previsto dal citato 3° comma [14]. Una simile opzione appare condivisibile sia perché lo spirito meritocratico della disposizione (che pretende, per il riconoscimento dell’indennità, che l’attività svolta dall’agente si sia rivelata particolarmente valida) richiede che, in presenza delle non facili condizioni richieste dalla norma, l’emolumento debba assumere una qualche consistenza, sia perché il fatto che la norma preveda solamente il limite massimo dovrebbe indurre a ritenere che, anche secondo il legislatore, l’entità dell’indennità dovrebbe avere quale suo punto di riferimento la media annuale delle provvigioni.

Posta quella base di partenza, sono stati indicati come elementi che potrebbero indurre ad un abbattimento percentuale: la intrinseca popolarità del marchio dei prodotti oggetto dell’attività dell’agente [15], l’entità degli investimenti pubblicitari operati dall’azienda [16], il trend discendente fatto registrare dall’agente nell’ultimo periodo del rapporto [17].

In un caso [18] è stata considerata quale circostanza idonea a concorrere alla riduzione del tetto massimo anche la durata del rapporto che nella fattispecie era stata lunga (25 anni), ma inferiore a tutta la presumibile e normale vita lavorativa dell’agente. Ora, se è condivisibile l’assunto della rilevanza, ai fini della quantificazione dell’indennità, della durata del rapporto, non sembra corretto sostenere addirittura che una durata molto consistente, ma inferiore a quella corrispondente alla presumibile durata della vita lavorativa dell’agente, costituisca un motivo per giustificare un abbattimento dell’indennità; così opinando, infatti, si finirebbe per non riconoscere mai l’indennità nella misura massima perché l’esperienza dei rapporti commerciali dimostra come rapporti della durata di 40 anni (come ipotizzato nella pronuncia citata per ultima) sono estremamente rari. Una durata venticinquennale, al contrario, potrebbe ben essere considerata indice di un’elevata efficienza dell’agente che per un così lungo periodo ha corrisposto alle esigenze della casa mandante. Un rilievo in senso riduttivo dell’entità dell’emolumento può invece essere attribuito a durate molto più modeste (di pochi anni) e, anzi, non si può escludere che in alcuni casi limite (durata di pochi mesi) l’esiguità della permanenza del rapporto possa giustificare addirittura la negazione della concessione dell’indennità pur in presenza di un consistente sviluppo di affari verificatosi nello stesso lasso di tempo proprio perché in simili fattispecie l’erogazione non risponderebbe all’ulteriore requisito dell’equità (ormai, come si è visto, concorrente con quello dell’incremento della clientela).

In un caso [19] la quantificazione è stata ancorata alla perdita subita dall’agente (consistente nella differenza tra il reddito conseguito dall’agente nell’ultimo periodo di durata del rapporto di agenzia e quello conseguito nel periodo immediatamente successivo).

Un altro parametro sicuramente utilizzabile perché anch’esso trova un riscontro nella disciplina codicistica è costituito dal fatturato che la ditta mandante continui a realizzare nella zona dell’agente dopo la cessazione del rapporto [20].

Infine, poiché l’indennità è dovuta pure nel caso di inadempimento dell’agente non così grave da impedire la prosecuzione anche provvisoria  del rapporto, sono rilevanti anche  i motivi del recesso della preponente perché, in caso di risoluzione per inadempimento dell’agente, è giustificato un abbattimento dell’importo che invece sarebbe stato equo ove il recesso fosse stato  sganciato da un comportamento colpevole dell’agente.

[ 1 ] V. gli accordi del 30 novembre 1992 per il settore industria, del 27 novembre 1992 per il settore commercio, del 5 novembre 1992 per il settore della piccola e media industria, del 19 novembre 1992 per il settore artigianato
[ 2 ] A seguito del d. lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, le due condizioni, originariamente contemplate come alternative, debbono ora ricorrere entrambe affinché l’agente possa rivendicare l’indennità di cessazione del rapporto e ciò in perfetta aderenza al disposto della citata direttiva CEE del 1986.
[ 3 ] Trib. Treviso, 12 ottobre 1999, in Rass. giur. lav. Veneto, 2000, n. 1, 136; Trib. Milano, 19 luglio 1999, in Orient. giur. lav., 1999, 921; Pret. Treviso, 10 novembre 1997, in Rass. giur. lav. Veneto, 1998, n. 2, 88; Pret. Milano, 24 luglio 1997, in Giur. mer., 1999, I, 996; Pret. Forlì, sez. dist. Cesena, 21 febbraio 1997, Bilancioni c. L.B.C. s.r.l., inedita; Pret. Treviso, 30 ottobre 1996, in Rass. giur. lav. Veneto, 1997, n.1, 136; Pret. Milano, 17 dicembre 1996, in Mass. giur. lav., 1997, 717. Contra, nel senso della necessità della comparazione in astratto: Pret. Trento 7 maggio 1999, in Rass. giur. lav. Veneto, 1999, n. 2, 68; Trib. Viterbo, 24 novembre 1997, in Orient. giur. lav., 1997, 994.
[ 4 ] Cass., 30 agosto 2000, n. 11402, in Mass. giur. lav., 2001, 538.
[ 5 ] V. MISCIONE, Indennità di cessazione del rapporto di agenzia dopo la normativa comunitaria, in Lav. nella giur., 1998, 1016 e, se vuoi, SORDI, I diritti dell’agente di commercio connessi con la cessazione del rapporto tra normativa comunitaria, legislazione nazionale e contrattazione collettiva, in Giur. lav. Lazio, 1994, 249.
[ 6 ] SORDI, op. cit., 249.
[ 7 ] La tesi dell’illegittimità degli accordi ponte è sostenuta anche da BALDI, Il contratto di agenzia, Milano, 2001, 266; SARACINI-TOFFOLETTO, Il contratto di agenzia, Milano, 1996, 502; VENEZIA, La risoluzione e il recesso nel contratto di agenzia, in DE NOVA (a cura di), Recesso e risoluzione dei contratti, Milano, 1994, 724. In giurisprudenza hanno dichiarato l’illegittimità degli accordi del 1992 sulla base della constatata impossibilità di procedere ad una comparazione con l’istituto disciplinato dall’art. 1751: Trib. Vicenza, 10 gennaio 2001, Pasqualotto c. Mangani s.r.l., inedita (che parla di “istituti differenti accomunati solo dal fatto di presupporre entrambi la cessazione del rapporto”); Pret. Roma, 6 dicembre 1997, in Nuovo dir., 1998, 307 (secondo cui le due discipline “si muovono su piani diversi, la prima essendo improntata ad un criterio meritocratico, la seconda tendendo a realizzare un’eguaglianza tra tutti gli agenti il cui rapporto sia cessato non per causa ad essi imputabile e quindi tendendo ad un livellamento verso il basso che è poi l’esatto contrario del criterio meritocratico”); Pret. Milano, 17 dicembre 1996, cit. (che parla di “radicale diversità di struttura e di ratio che stanno alla base delle due diverse normative”).
[ 8 ] BORTOLOTTI, Indennità di scioglimento del rapporto di agenzia ed il problema della validità dei c.d. “accordi ponte”, in Mass. giur. lav., 1997, 725; ZAVALLONI, Articolo 1751 c.c. e accordi “ponte”: verso un revival della teoria del cumulo?, in Lav. nella giur., 1997, 107; ROSSI, Contratto di agenzia: l’attuazione del nuovo art. 1751 c.c., in Mass. giur. lav., 1995, 107; FOSSATI, Interpretazione del nuovo testo dell’art. 1751 c.c. e sua compatibilità con la disciplina collettiva, in Orient. giur. lav., 1995, 199.
[ 9 ] Così Pret. Trento, 7 maggio 1999, in Rass. giur. lav. Veneto, 1999, n. 2, 68; Trib. Milano, 10 ottobre 1998, in Giur. merito, 1999, 996; Trib. Torino, 19 dicembre 1997, in Giur. piem., 1997, 477; Trib. Viterbo, 24 novembre 1997, cit.; Pret. Milano 24 luglio 1997, cit.; Pret. Milano, 7 gennaio 1997, in Mass. giur. lav., 1997, 717; Pret. Piacenza, 7 gennaio 1997, in Lav. nella giur., 1997, 383; Pret. Treviso, 30 ottobre 1996, cit.; Pret. Torino, 19 marzo 1996, in Mass. giur. lav., 1997, 717; Pret. Lecco, 29 febbraio 1996, in Lav. nella giur., 1996, 671; Pret. Reggio Emilia, 5 gennaio 1996, in Orient. giur. lav., 1996, 215; Pret. Milano 12 gennaio 1995, in Riv. crit. dir. lav., 1995, 701; Pret. Viterbo, 1° dicembre 1994, in Mass. giur. lav., 1995, 107
[10] V. nota 2.
[11] TOFFOLETTO, Agenti di commercio garantiti. Il provvedimento cambia orientamento indennità di scioglimento del rapporto, in Il Sole-24 Ore del 6.2.99.
[12] BORTOLOTTI, Le nuove norme  sul rapporto di agenzia. Brevi note sul d. lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, in Mass. giur. lav., 1999, 822.
[13] Trib. Vicenza, 10 gennaio 2001, cit.
[14] Si vedano, al riguardo, Trib. Milano 19 luglio 1999, cit., che ha riconosciuto l’emolumento nella misura massima senza fornire motivazione; Pret. Treviso, 10 novembre 1997, cit.; Pret. Forlì, sez. dist. Cesena, 21 febbraio 1997, cit.,che ha ritenuto “applicabile il parametro massimo indicato dalla norma per la mancanza assoluta di elementi che possano in qualche modo segnare negativamente i predetti rapporti e l’attività degli agenti”; Pret. Milano 17 dicembre 1996, cit.
[15] Pret. Treviso, 10 novembre 1997, cit.; Pret. Milano, 17 dicembre 1996, cit.
[16] Pret. Milano, 17 dicembre 1996, cit.
[17] Pret. Milano, 17 dicembre 1996, cit.
[18] Pret. Treviso, 10 novembre 1997, cit.
[19] Trib. Vicenza, 10 gennaio 2001, cit.
[20] Trib. Vicenza, 10 gennaio 2001, cit; Pret. Treviso, 10 novembre 1997, cit