Ancora in tema di impugnazioni incidentali tardive: l’ennesimo arresto che alimenta il contrasto interno alla Suprema Corte

Ai sensi dell’art. 334, comma 1, c.p.c. sono legittimate a proporre impugnazione incidentale tardiva tutte le parti che potrebbero subire pregiudizio dalla modifica dell’assetto di interessi previsto in sentenza, poiché tale circostanza determina il sorgere dell’interesse all’impugnazione anche nelle cause scindibili: a tutela della reale utilità della parte, sono quindi sempre ammissibili anche le impugnazioni incidentali tardive che riguardano un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale o che investono lo stesso capo ma per motivi diversi da quelli già fatti valere con l’impugnazione principale.

Di Giulia Mazzaferro -
Cass. civ. Sez. Terza, ord. 11 novembre 2020, n. 25285 L’ordinanza che si segnala entra a far parte della copiosa giurisprudenza di legittimità che ha affrontato la questione dell’ammissibilità delle impugnazioni incidentali tardive e, in particolare, il tema della legittimazione a proporle. Proprio di recente, in questa sede si era data evidenza di un contrasto di orientamenti sorto in seno alla Terza Sezione della Corte di cassazione, sulla definizione dei limiti e dei criteri entro cui proporre impugnazione incidentale tardiva ai sensi all’art. 334 c.p.c. (sia consentito rimandare, anche per riferimenti giurisprudenziali, a G. Mazzaferro, L’andirivieni della Cassazione sul tema . . .