Alcune puntualizzazioni in tema di responsabilità degli amministratori di un ente locale.

Di Olga Desiato -
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di un ente locale è esperibile nelle sole ipotesi in cui nel conferimento dell’incarico essi abbiano violato obblighi normativamente imposti. La nullità del contratto di prestazione d’opera professionale stipulato da un ente locale con un professionista, nella specie per difetto di forma scritta, impedisce che il creditore possa agire in via diretta nei confronti dell’ente, potendo egli tuttavia esperire l’azione di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. in via residuale e cioè allorché non sia promuovibile l’azione diretta nei confronti degli amministratori. In caso di conferma della sentenza impugnat. . .